Con il presente contributo viene affrontato un tema che da anni ha acceso, tra le file della dottri- na e della giurisprudenza, un interessante dibattito: quello concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso del difensore ai files audio delle intercettazioni richiamate nell’ordinanza cautelare. All’interno di tale tematica, vengono analizzate principalmente due questioni: 1) quel- la della sussistenza o meno a carico del difensore dell’obbligo di specificare al pubblico ministe- ro che la richiesta di accesso alle registrazioni è finalizzata alla presentazione dell’istanza di rie- same ai sensi dell’art. 309 c.p.p.; 2) se tale mancata precisazione possa legittimare il pubblico ministero a rigettare la richiesta difensiva. Ciò al fine di testare se l’esercizio di tale diritto di ac- cesso, affermato nel 2008 dalla Consulta con una pronuncia additiva di principio, sia effettiva- mente “incondizionato”. Le risposte a tali quesiti sono state fornite di recente dalla Prima Sezione della Corte di cassazio- ne, le cui conclusioni vengono inevitabilmente affrontate dall’autore tenendo conto degli impre- scindibili principi espressi sul punto dalla evocata Corte costituzionale nel 2008 e dalle Sezioni Unite nel 2010.

Una nuova verifica della natura “incondizionata” del diritto di accesso del difensore ai files audio in ambito cautelare

angelo zampaglione
2015-01-01

Abstract

Con il presente contributo viene affrontato un tema che da anni ha acceso, tra le file della dottri- na e della giurisprudenza, un interessante dibattito: quello concernente le modalità di esercizio del diritto di accesso del difensore ai files audio delle intercettazioni richiamate nell’ordinanza cautelare. All’interno di tale tematica, vengono analizzate principalmente due questioni: 1) quel- la della sussistenza o meno a carico del difensore dell’obbligo di specificare al pubblico ministe- ro che la richiesta di accesso alle registrazioni è finalizzata alla presentazione dell’istanza di rie- same ai sensi dell’art. 309 c.p.p.; 2) se tale mancata precisazione possa legittimare il pubblico ministero a rigettare la richiesta difensiva. Ciò al fine di testare se l’esercizio di tale diritto di ac- cesso, affermato nel 2008 dalla Consulta con una pronuncia additiva di principio, sia effettiva- mente “incondizionato”. Le risposte a tali quesiti sono state fornite di recente dalla Prima Sezione della Corte di cassazio- ne, le cui conclusioni vengono inevitabilmente affrontate dall’autore tenendo conto degli impre- scindibili principi espressi sul punto dalla evocata Corte costituzionale nel 2008 e dalle Sezioni Unite nel 2010.
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