La nota evidenzia come la compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, sia regolata dalle norme del codice del consumo (salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto). Dunque, nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.
Vendita di animali: gli animali da compagnia sono “beni di consumo” (nota a Cass. 25 settembre 2018, n. 22728)
stefano cherti
2019-01-01
Abstract
La nota evidenzia come la compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquisto sia avvenuto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata dal compratore, sia regolata dalle norme del codice del consumo (salva l’applicazione delle norme del codice civile per quanto non previsto). Dunque, nella compravendita di animali da compagnia o d’affezione, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art. 132 del codice del consumo, al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.