Sempre più crescente è il rilievo assunto in ogni settore dell'ordinamento nazionale dalle fonti comunitarie, che sono spesso di immediata applicazione, prevalgono sulle fonti legali dell'ordinamento nazionale, si presentano sempre più dettagliate e cogenti. Sicché, lo spazio per la legislazione regionale si va sempre più riducendo, dovendo spesso la legge regionale disciplinare rapporti giuridici che sono già destinatari di una disciplina europea e di una legislazione statale. Discipline europee e statali che sono spesso frutto di competenze normative a carattere trasversale e quindi sono idonee a incidere anche in materie astrattamente di competenza legislativa regionale. In tale quadro, il decentramento territoriale autonomistico si può accentuare in modo significativo e incisivo solo sul piano delle competenze amministrative. Pertanto, la differenziazione tra gli ordinamenti delle regioni di diritto comune e il conseguente superamento dell'assetto duale del regionalismo italiano, così come si è andato sinora configurando, potrebbe avverarsi, piuttosto che attraverso una difficile attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione, soprattutto attraverso: una legislazione statale e regionale di conferimento delle funzioni amministrative che tenga finalmente in debito conto i principî di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; una significativa revisione degli statuti ordinari di seconda generazione che valorizzi le istanze autonomistiche e di partecipazione popolare; un aumento della capacità impositiva degli enti territoriali autonomi e un allentamento dei vincoli di spesa, nel rispetto del patto di stabilità e delle esigenze di equilibrio dei bilanci.
Introduzione. La crisi del modello duale di regionalismo in Italia
Fulvio Pastore
2019-01-01
Abstract
Sempre più crescente è il rilievo assunto in ogni settore dell'ordinamento nazionale dalle fonti comunitarie, che sono spesso di immediata applicazione, prevalgono sulle fonti legali dell'ordinamento nazionale, si presentano sempre più dettagliate e cogenti. Sicché, lo spazio per la legislazione regionale si va sempre più riducendo, dovendo spesso la legge regionale disciplinare rapporti giuridici che sono già destinatari di una disciplina europea e di una legislazione statale. Discipline europee e statali che sono spesso frutto di competenze normative a carattere trasversale e quindi sono idonee a incidere anche in materie astrattamente di competenza legislativa regionale. In tale quadro, il decentramento territoriale autonomistico si può accentuare in modo significativo e incisivo solo sul piano delle competenze amministrative. Pertanto, la differenziazione tra gli ordinamenti delle regioni di diritto comune e il conseguente superamento dell'assetto duale del regionalismo italiano, così come si è andato sinora configurando, potrebbe avverarsi, piuttosto che attraverso una difficile attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione, soprattutto attraverso: una legislazione statale e regionale di conferimento delle funzioni amministrative che tenga finalmente in debito conto i principî di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione; una significativa revisione degli statuti ordinari di seconda generazione che valorizzi le istanze autonomistiche e di partecipazione popolare; un aumento della capacità impositiva degli enti territoriali autonomi e un allentamento dei vincoli di spesa, nel rispetto del patto di stabilità e delle esigenze di equilibrio dei bilanci.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.