La Corte di Giustizia si pronuncia ancora una volta sulla clausola 5 dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che in questo caso, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. L'autore in adesione alla soluzione adottata dalal Corte, contestualizza la questione in relazione all'ordinamento nazionale italiano.
Sull’abuso del contratto a termine nella PA la Corte di giustizia conferma i limiti di interlocuzione con il legislatore italiano: da lì non si passa
Pasquale Passalacqua
2019-01-01
Abstract
La Corte di Giustizia si pronuncia ancora una volta sulla clausola 5 dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo-quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che in questo caso, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale che, da un lato, non sanziona il ricorso abusivo, da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, a una successione di contratti a tempo determinato mediante il versamento, al lavoratore interessato, di un’indennità volta a compensare la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato bensì, dall’altro, prevede la concessione di un’indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione di detto lavoratore, accompagnata dalla possibilità, per quest’ultimo, di ottenere il risarcimento integrale del danno dimostrando, mediante presunzioni, la perdita di opportunità di trovare un impiego o il fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe superato, purché una siffatta normativa sia accompagnata da un meccanismo sanzionatorio effettivo e dissuasivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. L'autore in adesione alla soluzione adottata dalal Corte, contestualizza la questione in relazione all'ordinamento nazionale italiano.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.