Ai sensi dell’art. 89 della Costituzione italiana: «1. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. – 2. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri». Si tratta di disposizioni particolarmente scarne ed elastiche che, tuttavia, concorrono, significativamente, a connotare in senso parlamentare la nostra forma di governo, intesa come l'insieme delle relazioni giuridiche intercorrenti tra gli organi supremi dell'ordinamento in ordine all'allocazione tra gli stessi del potere politico. Il carattere aperto dell'articolo in commento, del resto, appare coerente con l'impianto complessivo della parte organizzativa della Carta fondamentale e, in particolare, con le disposizioni più specificamente dedicate alla forma di governo. Le relazioni in questione, inoltre, sono in realtà profondamente intrecciate con innumerevoli altri rapporti giuridici, sicché possiamo considerarle unitariamente e separatamente solo sul piano convenzionale, per comodità di analisi scientifica. Tra le relazioni che condizionano significativamente il funzionamento e il rendimento della forma di governo, vanno considerate soprattutto quelle che costituiscono il sistema elettorale, sebbene si tratti di rapporti disciplinati in via preminente da norme di rango legislativo, piuttosto che da norme di rango costituzionale. Il sistema partitico è un altro fattore che condiziona notevolmente il rendimento delle Istituzioni, tanto che alcuni autori sono giunti al punto da considerarlo come un vero e proprio elemento costitutivo della forma di governo parlamentare. L'elasticità delle disposizioni costituzionali in commento, inoltre, ha consentito a precedenti, prassi, convenzioni e consuetudini costituzionali di assumere rilievo non secondario nella configurazione dell'Istituto della controfirma e nella determinazione della sua funzione giuridica.
Articolo 89
Fulvio Pastore
2018-01-01
Abstract
Ai sensi dell’art. 89 della Costituzione italiana: «1. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. – 2. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri». Si tratta di disposizioni particolarmente scarne ed elastiche che, tuttavia, concorrono, significativamente, a connotare in senso parlamentare la nostra forma di governo, intesa come l'insieme delle relazioni giuridiche intercorrenti tra gli organi supremi dell'ordinamento in ordine all'allocazione tra gli stessi del potere politico. Il carattere aperto dell'articolo in commento, del resto, appare coerente con l'impianto complessivo della parte organizzativa della Carta fondamentale e, in particolare, con le disposizioni più specificamente dedicate alla forma di governo. Le relazioni in questione, inoltre, sono in realtà profondamente intrecciate con innumerevoli altri rapporti giuridici, sicché possiamo considerarle unitariamente e separatamente solo sul piano convenzionale, per comodità di analisi scientifica. Tra le relazioni che condizionano significativamente il funzionamento e il rendimento della forma di governo, vanno considerate soprattutto quelle che costituiscono il sistema elettorale, sebbene si tratti di rapporti disciplinati in via preminente da norme di rango legislativo, piuttosto che da norme di rango costituzionale. Il sistema partitico è un altro fattore che condiziona notevolmente il rendimento delle Istituzioni, tanto che alcuni autori sono giunti al punto da considerarlo come un vero e proprio elemento costitutivo della forma di governo parlamentare. L'elasticità delle disposizioni costituzionali in commento, inoltre, ha consentito a precedenti, prassi, convenzioni e consuetudini costituzionali di assumere rilievo non secondario nella configurazione dell'Istituto della controfirma e nella determinazione della sua funzione giuridica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.