Si deve negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto di detrazione qualora risulti che detto soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza, che il proprio acquisto partecipava ad un’operazione compiuta in frode alla legge.

Il disconoscimento, da parte dell'asserito vettore, della sottoscrizione dei documenti di trasporto, ed il pagamento, tramite la consegna degli assegni, da parte del cessionario, al cedente effettivo legittimano l’indetraibilità dell’IVA in capo al cessionario, di Stefano Reali, commento a Cass. Sez. Trib., 2 luglio 2014, n.15044.

REALI, Stefano
2014-01-01

Abstract

Si deve negare ad un soggetto passivo il beneficio del diritto di detrazione qualora risulti che detto soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l’ordinaria diligenza, che il proprio acquisto partecipava ad un’operazione compiuta in frode alla legge.
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