Il presente lavoro si propone di verificare l'attualità della tesi di Domenico Rubino in tema di limitazioni convenzionali della responsabilità patrimoniale del debitore, secondo la quale il secondo capoverso dell'art. 2740 c.c. ha lo scopo di vietare, esclusivamente, le limitazioni della garanzia patrimoniale generica derivanti dalla volontà unilaterale del debitore. Tale tesi, non soltanto è rimasta isolata in dottrina, ma è stata altresì contestata da quanti asseriscono che la precipua funzione del secondo comma dell'art. 2740 c.c. sia proprio quella di vietate qualsiasi limitazione della garanzia patrimoniale non riconducibile ad una espressa previsione legislativa e, quindi, tanto quelle effetto di un atto unilaterale del debitore quanto quelle frutto di una convenzione tra quest'ultimo e il creditore. Ebbene, nonostante i dissensi e le diverse posizioni della dottrina, nel saggio si dimostra come la tesi rubiniana, assuma, oggi più che mai, una particolare attualità, posto che - alla luce delle sempre più numerose ipotesi di patrimoni c.dd. destinati rinvenibili nelle pieghe dell'ordinamento - è assai avvertita l'esigenza di rimeditare la reale portata della riserva di legge del secondo comma della disposizione in esame.

Le limitazioni convenzionali della responsabilità patrimoniale del debitore

PORCELLI, Maria
2009-01-01

Abstract

Il presente lavoro si propone di verificare l'attualità della tesi di Domenico Rubino in tema di limitazioni convenzionali della responsabilità patrimoniale del debitore, secondo la quale il secondo capoverso dell'art. 2740 c.c. ha lo scopo di vietare, esclusivamente, le limitazioni della garanzia patrimoniale generica derivanti dalla volontà unilaterale del debitore. Tale tesi, non soltanto è rimasta isolata in dottrina, ma è stata altresì contestata da quanti asseriscono che la precipua funzione del secondo comma dell'art. 2740 c.c. sia proprio quella di vietate qualsiasi limitazione della garanzia patrimoniale non riconducibile ad una espressa previsione legislativa e, quindi, tanto quelle effetto di un atto unilaterale del debitore quanto quelle frutto di una convenzione tra quest'ultimo e il creditore. Ebbene, nonostante i dissensi e le diverse posizioni della dottrina, nel saggio si dimostra come la tesi rubiniana, assuma, oggi più che mai, una particolare attualità, posto che - alla luce delle sempre più numerose ipotesi di patrimoni c.dd. destinati rinvenibili nelle pieghe dell'ordinamento - è assai avvertita l'esigenza di rimeditare la reale portata della riserva di legge del secondo comma della disposizione in esame.
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