Nel saggio - Patto di famiglia e liquidazioni operate dal disponente in Studi in memoria di Giuseppe Panza – si verifica la possibilità di porre a carico del disponente l’obbligo di liquidare i non assegnatari in caso di conclusione di un patto di famiglia. In particolare, dopo aver evidenziato i diversi orientamenti emersi in letteratura, si sottolinea il rilievo della c.d. causa in concreto al fine di ricondurre o no le attribuzioni del disponente a favore dei legittimari alla funzione del patto. Da ciò si ricava anche la possibile esenzione da collazione e riduzione di tali attribuzioni là dove presentino in concreto una effettiva e congruente finalità liquidatoria ascrivibile alla causa del patto, dovendosi invece ritenere sottoposte per la differenza alla disciplina generale in punto di collazione e riduzione quelle liquidazioni a favore dei non assegnatari ingiustificatamente sproporzionate che racchiudono una funzione in parte anche liberale. In termini applicativi tale prospettiva consente di affermare che non ogni attribuzione diretta ai legittimari ed eccedente la c.d. quota di liquidazione calcolata rispetto al valore dell’azienda o delle partecipazioni societarie, sia che provenga dal disponente sia dall’assegnatario, debba essere considerata per la differenza sottoposta alla normale disciplina in punto di collazione e riduzione, tenuto conto del diffuso orientamento in tema di negotium mixtum cum donatione secondo il quale non è sufficiente per aversi una c.d. liberalità indiretta «la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significatività di tale sproporzione».
Patto di famiglia e liquidazioni operate dal disponente
RECINTO, Giuseppe
2010-01-01
Abstract
Nel saggio - Patto di famiglia e liquidazioni operate dal disponente in Studi in memoria di Giuseppe Panza – si verifica la possibilità di porre a carico del disponente l’obbligo di liquidare i non assegnatari in caso di conclusione di un patto di famiglia. In particolare, dopo aver evidenziato i diversi orientamenti emersi in letteratura, si sottolinea il rilievo della c.d. causa in concreto al fine di ricondurre o no le attribuzioni del disponente a favore dei legittimari alla funzione del patto. Da ciò si ricava anche la possibile esenzione da collazione e riduzione di tali attribuzioni là dove presentino in concreto una effettiva e congruente finalità liquidatoria ascrivibile alla causa del patto, dovendosi invece ritenere sottoposte per la differenza alla disciplina generale in punto di collazione e riduzione quelle liquidazioni a favore dei non assegnatari ingiustificatamente sproporzionate che racchiudono una funzione in parte anche liberale. In termini applicativi tale prospettiva consente di affermare che non ogni attribuzione diretta ai legittimari ed eccedente la c.d. quota di liquidazione calcolata rispetto al valore dell’azienda o delle partecipazioni societarie, sia che provenga dal disponente sia dall’assegnatario, debba essere considerata per la differenza sottoposta alla normale disciplina in punto di collazione e riduzione, tenuto conto del diffuso orientamento in tema di negotium mixtum cum donatione secondo il quale non è sufficiente per aversi una c.d. liberalità indiretta «la sussistenza di una sproporzione tra prestazioni, ma anche la significatività di tale sproporzione».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.