L’attività di trasporto ha superato i propri confini, in modo tale da rischiare di non poter più essere ricondotta alla tipica prestazione del trasferimento. Non si tratta più, quindi, di vedere se il contratto di trasporto combinato (o multimodale o integrato), attraverso l’applicazione delle norme codice civile, oltre che di quelle del codice della navigazione, conduce all’enucleazione di principi nuovi ed alla formazione di un diritto dei trasporti autonomo rispetto al diritto della navigazione; si tratta piuttosto di capire come dall’integrazione economica, che ne è alla base, il fenomeno si evolva ed assuma le connotazioni di un fattore di strategia e di pianificazione Il trasporto è divenuto, dunque, un istituto con valenza globale all’interno del quale vanno inquadrati i temi relativi ai rapporti individuali. Nell’attuale assetto normativo un ruolo determinante ha assunto, nel contesto del trasporto di cose in generale via terra, il fenomeno dell’autotrasporto ed in particolare quello del trasporto di cose per conto terzi, unica modalità di esercizio imprenditoriale dell’attività di trasporto. Con tale assetto normativo si è instaurato un penetrante ed incisivo controllo pubblico sul “fenomeno trasporto” che determina una regolamentazione basata non più esclusivamente sull’autonomia privata. Tuttavia si deve rilevare che l’influenza del diritto pubblico non incide tanto sulla natura del contratto di trasporto quanto sull’intero “fenomeno trasporto”, inteso come una serie di attività finalizzate al trasferimento di merci su strada, fenomeno che richiede una disciplina integrata, ove il contratto, che non perde la sua natura privatistica. rappresenta uno fra tanti aspetti da disciplinare. L’indagine sulle tematiche trasportistche, dunque, non può fermarsi all’esame degli aspetti contrattuali, ma deve prendere in considerazione gli aspetti evolutivi dell’intero sistema. La realtà odierna, infatti, induce a ritenere che le linee di tendenza dell’organizzazione dei trasporti verso un sistema integrato producano una rinnovata attenzione al trasporto in genere ed al trasporto intermodale in specie, con particolare riferimento l’abbassamento dei rischi connessi alle diverse fasi del trasporto e l’assunzione da parte di un unico soggetto di tutte le operazioni necessarie al trasferimento door to door. Tale aspetto rappresenta l’ultima delle diverse concezioni che si sono susseguite sul modo di intendere il trasporto containerizzato che, dalla visione dell’assoluta autonomia dei rapporti operativi tra l’impresa di shipping e le altre entità trasportistiche, è successivamente approdata ad un progressivo interfacciamento delle diverse figure imprenditoriali, per giungere, infine, all’accertamento del controllo dell’intero ciclo trasportistico complesso, dal luogo di caricazione a quella di destino, da parte di un unico soggetto economico Il fenomeno però è andato ben oltre, si può dire che esso ha superato ormai da tempo la multimodalità. Oggi il trasporto si inserisce, diventandone parte integrante, nel ciclo produttivo e concorre ad integrare la cosiddetta attività di logistica «comprensiva di una serie di prestazioni tra loro assai diversificate e finalizzate alla gestione di operazioni connesse con la distribuzione dei prodotti di un’impresa» . E l’operatore, che non può non essere unico deve gestire anche le attività di distribuzione, elaborazione, confezionamento, stoccaggio, custodia del prodotto. L’operatore logistico finisce così con l’assumere su di sé l’intera gestione dei flussi di merci, trasformandosi in una figura non soltanto più ampia e complessa, ma anche diversa rispetto a quelle tradizionalmente legate all’attività di trasporto (vettore, spedizioniere, raccomandatario). Dalla figura del vettore unimodale si è passati a quella dell’operatore multimodale per poi arrivare alla figura dell’operatore logistico. E se tale circostanza non ha inciso più di tanto sugli istituti fondamentali dell’impianto codicistico e della legislazione speciale del contratto di trasporto, dall’altro non v’è dubbio che il nascere di un contratto in cui le imprese offrono servizi ben più numerosi e differenziati rispetto a quelli del tradizionale contratto di trasporto abbia posto il problema della qualificazione dei contratti nei quali prevalgono prestazioni di natura logistica. E’ innegabile, dunque che non solo la normativa, ma anche l’interpretazione e la ricostruzione sistematica devono tener conto dell’evoluzione verso l’internazionalizzazione e l’integrazione, in una parola verso la globalità, lasciando però uno spazio anche a livello di principi per i valori della tradizione giuridica nazionale.

Aspectos evolutivos del transporte en el sistema italiano: del recptum a la logistica(Aspetti evolutivi del trasporto nel sistema italiano: dal contratto di trasporto stradale al contratto di logistica)

XERRI, Alessandra
2005-01-01

Abstract

L’attività di trasporto ha superato i propri confini, in modo tale da rischiare di non poter più essere ricondotta alla tipica prestazione del trasferimento. Non si tratta più, quindi, di vedere se il contratto di trasporto combinato (o multimodale o integrato), attraverso l’applicazione delle norme codice civile, oltre che di quelle del codice della navigazione, conduce all’enucleazione di principi nuovi ed alla formazione di un diritto dei trasporti autonomo rispetto al diritto della navigazione; si tratta piuttosto di capire come dall’integrazione economica, che ne è alla base, il fenomeno si evolva ed assuma le connotazioni di un fattore di strategia e di pianificazione Il trasporto è divenuto, dunque, un istituto con valenza globale all’interno del quale vanno inquadrati i temi relativi ai rapporti individuali. Nell’attuale assetto normativo un ruolo determinante ha assunto, nel contesto del trasporto di cose in generale via terra, il fenomeno dell’autotrasporto ed in particolare quello del trasporto di cose per conto terzi, unica modalità di esercizio imprenditoriale dell’attività di trasporto. Con tale assetto normativo si è instaurato un penetrante ed incisivo controllo pubblico sul “fenomeno trasporto” che determina una regolamentazione basata non più esclusivamente sull’autonomia privata. Tuttavia si deve rilevare che l’influenza del diritto pubblico non incide tanto sulla natura del contratto di trasporto quanto sull’intero “fenomeno trasporto”, inteso come una serie di attività finalizzate al trasferimento di merci su strada, fenomeno che richiede una disciplina integrata, ove il contratto, che non perde la sua natura privatistica. rappresenta uno fra tanti aspetti da disciplinare. L’indagine sulle tematiche trasportistche, dunque, non può fermarsi all’esame degli aspetti contrattuali, ma deve prendere in considerazione gli aspetti evolutivi dell’intero sistema. La realtà odierna, infatti, induce a ritenere che le linee di tendenza dell’organizzazione dei trasporti verso un sistema integrato producano una rinnovata attenzione al trasporto in genere ed al trasporto intermodale in specie, con particolare riferimento l’abbassamento dei rischi connessi alle diverse fasi del trasporto e l’assunzione da parte di un unico soggetto di tutte le operazioni necessarie al trasferimento door to door. Tale aspetto rappresenta l’ultima delle diverse concezioni che si sono susseguite sul modo di intendere il trasporto containerizzato che, dalla visione dell’assoluta autonomia dei rapporti operativi tra l’impresa di shipping e le altre entità trasportistiche, è successivamente approdata ad un progressivo interfacciamento delle diverse figure imprenditoriali, per giungere, infine, all’accertamento del controllo dell’intero ciclo trasportistico complesso, dal luogo di caricazione a quella di destino, da parte di un unico soggetto economico Il fenomeno però è andato ben oltre, si può dire che esso ha superato ormai da tempo la multimodalità. Oggi il trasporto si inserisce, diventandone parte integrante, nel ciclo produttivo e concorre ad integrare la cosiddetta attività di logistica «comprensiva di una serie di prestazioni tra loro assai diversificate e finalizzate alla gestione di operazioni connesse con la distribuzione dei prodotti di un’impresa» . E l’operatore, che non può non essere unico deve gestire anche le attività di distribuzione, elaborazione, confezionamento, stoccaggio, custodia del prodotto. L’operatore logistico finisce così con l’assumere su di sé l’intera gestione dei flussi di merci, trasformandosi in una figura non soltanto più ampia e complessa, ma anche diversa rispetto a quelle tradizionalmente legate all’attività di trasporto (vettore, spedizioniere, raccomandatario). Dalla figura del vettore unimodale si è passati a quella dell’operatore multimodale per poi arrivare alla figura dell’operatore logistico. E se tale circostanza non ha inciso più di tanto sugli istituti fondamentali dell’impianto codicistico e della legislazione speciale del contratto di trasporto, dall’altro non v’è dubbio che il nascere di un contratto in cui le imprese offrono servizi ben più numerosi e differenziati rispetto a quelli del tradizionale contratto di trasporto abbia posto il problema della qualificazione dei contratti nei quali prevalgono prestazioni di natura logistica. E’ innegabile, dunque che non solo la normativa, ma anche l’interpretazione e la ricostruzione sistematica devono tener conto dell’evoluzione verso l’internazionalizzazione e l’integrazione, in una parola verso la globalità, lasciando però uno spazio anche a livello di principi per i valori della tradizione giuridica nazionale.
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