La nota alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale del 22 gennaio 2025, n. 1 ripercorre il percorso argomentativo seguito dalla Corte per esprimere il principio di diritto circa l’esatto perimetro di applicabilità dell’obbligo di riversamento stabilito dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, TUPI. Nell’escluderne l’applicabilità agli incarichi extraistituzionali ad incompatibilità assoluta, conferma però l’applicabilità della responsabilità amministrativa risarcitoria con la necessità di provarne tutti gli elementi. Il principio espresso non è però limitato alla sola disciplina speciale dei professori e ricercatori universitari (oggetto della vicenda processuale), ma ha portata espansiva alla disciplina generale dei dipendenti pubblici contrattualizzati e in regime di diritto pubblico e alle altre discipline speciali (scuola e sanità). Il modello così delineato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, lo si vedrà, è coerente con il quadro normativo e con la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, ed evidenzia che a fronte di attività extraistituzionali svolte illegittimamente dal dipendete la responsabilità amministrativa non è né l’unico né il principale rimedio pensato dal legislatore; che invece chiude il cerchio con la necessaria responsabilità disciplinare.

Situazioni di incompatibilità assoluta per i professori universitari: tra inapplicabilità dell’obbligo di riversamento ex art. 53, commi 7 e 7-bis TUPI e responsabilità amministrativa risarcitoria. Nota a Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenza 22 gennaio 2025, n. 1.

Bolognino, Daniela
2025-01-01

Abstract

La nota alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale del 22 gennaio 2025, n. 1 ripercorre il percorso argomentativo seguito dalla Corte per esprimere il principio di diritto circa l’esatto perimetro di applicabilità dell’obbligo di riversamento stabilito dall’art. 53, commi 7 e 7-bis, TUPI. Nell’escluderne l’applicabilità agli incarichi extraistituzionali ad incompatibilità assoluta, conferma però l’applicabilità della responsabilità amministrativa risarcitoria con la necessità di provarne tutti gli elementi. Il principio espresso non è però limitato alla sola disciplina speciale dei professori e ricercatori universitari (oggetto della vicenda processuale), ma ha portata espansiva alla disciplina generale dei dipendenti pubblici contrattualizzati e in regime di diritto pubblico e alle altre discipline speciali (scuola e sanità). Il modello così delineato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti, lo si vedrà, è coerente con il quadro normativo e con la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa, ed evidenzia che a fronte di attività extraistituzionali svolte illegittimamente dal dipendete la responsabilità amministrativa non è né l’unico né il principale rimedio pensato dal legislatore; che invece chiude il cerchio con la necessaria responsabilità disciplinare.
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