Commento dottrinale all’art. 2448 c.c. (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese) per un commentario pubblicato nel 2004. Si ripercorre la genesi storica della disposizione, dalla soppressione di Busarl e Busc e correlativa attuazione del registro delle imprese informatico (art. 29 legge 7/8/1997, n. 266) in avanti. La formulazione della disposizione tuttavia è fonte di taluni problemi interpretativi, qui affrontati secondo soluzioni articolate: fra questi, nel primo comma la riproduzione della formula dell’art. 2193 c.c. nonché nel secondo comma il ritardo temporale degli effetti dichiarativi della pubblicità generano dubbi in relazione alla efficacia dell’iscrizione degli atti costitutivi di società di capitali. Nello studio si propende per la distinzione tra effetti costitutivi ed effetti dichiarativi dell’iscrizione e recuperare così uno spazio applicativo dell’art. 2448 c.c. nel secondo gruppo di casi.
art. 2448 c.c. – Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese
SALAMONE, Luigi
2004-01-01
Abstract
Commento dottrinale all’art. 2448 c.c. (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese) per un commentario pubblicato nel 2004. Si ripercorre la genesi storica della disposizione, dalla soppressione di Busarl e Busc e correlativa attuazione del registro delle imprese informatico (art. 29 legge 7/8/1997, n. 266) in avanti. La formulazione della disposizione tuttavia è fonte di taluni problemi interpretativi, qui affrontati secondo soluzioni articolate: fra questi, nel primo comma la riproduzione della formula dell’art. 2193 c.c. nonché nel secondo comma il ritardo temporale degli effetti dichiarativi della pubblicità generano dubbi in relazione alla efficacia dell’iscrizione degli atti costitutivi di società di capitali. Nello studio si propende per la distinzione tra effetti costitutivi ed effetti dichiarativi dell’iscrizione e recuperare così uno spazio applicativo dell’art. 2448 c.c. nel secondo gruppo di casi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.