Partendo dalla pronuncia con cui la Cassazione ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente a seguito di condotte moleste e violente realizzate, in ambito extralavorativo, nei confronti di due colleghe, il contributo offre una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale del concetto di molestie di genere e si sofferma sui poteri-doveri del datore di lavoro, sia a fini prevenzionistici che di contrasto del fenomeno, nonché sui profili di responsabilità disciplinare e sull’utilizzabilità della giusta causa di licenziamento, anche con specifico riguardo alle molestie realizzate in ambito extralavorativo, richiamando le novità della recente Convenzione OIL n. 190 del 2019 e sottolineando la necessità di un cambiamento sociale che veda tutti protagonisti.
Molestie in ambito extralavorativo come giusta causa di licenziamento
Torella, Ilenia
2024-01-01
Abstract
Partendo dalla pronuncia con cui la Cassazione ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente a seguito di condotte moleste e violente realizzate, in ambito extralavorativo, nei confronti di due colleghe, il contributo offre una ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale del concetto di molestie di genere e si sofferma sui poteri-doveri del datore di lavoro, sia a fini prevenzionistici che di contrasto del fenomeno, nonché sui profili di responsabilità disciplinare e sull’utilizzabilità della giusta causa di licenziamento, anche con specifico riguardo alle molestie realizzate in ambito extralavorativo, richiamando le novità della recente Convenzione OIL n. 190 del 2019 e sottolineando la necessità di un cambiamento sociale che veda tutti protagonisti.File | Dimensione | Formato | |
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