La constatazione dell’opinione abbastanza diffusa il lasciare agli studi sul regime della sicurezza uno spazio quasi esclusivamente dedicato all’individuazione di una sistematica della stessa è il punto di partenza del lavoro. Ed in effetti è ben vero che una attenzione al metodo di classificazione e ordinamento della materia sia indispensabile, considerato che detto regime, costantemente legato al rapporto tra evoluzione normativa, tecnica ed economica, postula interventi di tipo politico (cooperazione internazionale, azione amministrativa), di tipo tecnico (arte nautica), di tipo giuridico (previsioni normative) sui mezzi di contrasto del pericolo, sui soggetti tenuti alla loro gestione, sugli organi preposti al controllo. Ma è altresì vero che la necessità di regolamentazione globalizzata della sicurezza dei trasporti presenta problemi giuridici ampi in ragione dei problemi generali di adeguamento fra diversi ordinamenti coinvolti, di quelli dei rapporti fra diritti speciali e discipline settoriali e più in particolare in ragione dell’adeguamento del diritto interno al diritto internazionale e comunitario con specifico riferimento al rapporto fra diritto speciale della navigazione e dei trasporti e disciplina settoriale comunitaria sulla sicurezza degli stessi. Scopo del lavoro è dunque quello di dimostrare che il concetto di sicurezza, che deve essere inteso come valore e categoria giuridica, costituisce non solo un connotato essenziale della materia di navigazione della quale permea tutti gli aspetti sia di diritto pubblico che privato, ma rappresenta altresì una riaffermazione della sua specialità ed autonomia che non necessariamente implica, se rettamente intesa, decodificazione e conflitto con la disciplina settoriale comunitaria, ma anzi, rafforzandone la sua validità scientifica e pratica, promuove anche una tendenza verso una concezione di diritto comune europeo che tenga conto dei diritti nazionali. Infatti, la giuridicità dell’esigenza di sicurezza nell’ambito della navigazione e dei trasporti va ricercata in quella concatenazione di principi e norme che legano il diritto speciale della navigazione al diritto generale, anche attraverso il ricorso ai principi costituzionali nei quali ultimi è dato riscontrare l’essenza del concetto di sicurezza, inteso come valore, principio di validità universale, avente una forma “a priori” data dall’intelletto. A tal fine è stato rilevato che la sicurezza dei trasporti, globalmente intesa, come superiore interesse pubblico generale non può che costituire un’estrinsecazione del concetto più ampio di sicurezza - incolumità pubblica, ossia dell’interesse dello stato a preservare la collettività da ogni evento dannoso attraverso la predisposizione di idonee misure di prevenzione e repressione Infatti se per salute pubblica si intende quel bene oggetto di tutela che riguarda un numero rilevante, sia pure indefinito, di soggetti, bene giuridico protetto, fra l’altro, dalle norme penali di cui agli art. 428 e 449 c.p. che prevedono il delitto di caduta di aeromobile in forma dolosa, l’uno, in forma colposa, l’altro, una rete di trasporti insicura sotto il profilo tecnico o politico costituisce una minaccia per la salute e l’incolumità pubblica dei singoli e della collettività. Ne consegue che la sicurezza non è soltanto una linea d’azione che il potere legislativo o la funzione amministrativa tengono presente nell’emanazione di atti (leggi regolamenti, decreti, circolari) contenenti norme tecniche o volti a regolare procedure. Ma è un valore giuridico tutelato positivamente a livello costituzionale che costituisce a sua volta un limite negativo per l’esercizio di altri diritti fondamentali, quali il diritto di sciopero o il diritto alla libera circolazione. Infatti, laddove non si abbia la certezza della tutela della vita, allorché si esercita il diritto alla circolazione, in realtà, non si fruisce neanche di quest’ultimo. D’altro canto, anche da parte della giurisprudenza europea v’è una generalizzata tendenza al recupero della tutela dei valori dello Stato costituzionale di diritto compressi dalla legislazione della lotta al terrorismo. E ciò rileva notevolmente ai fini dell’indagine, anche perché tracce del fondamento della sicurezza come valore giuridico essenziale si rinvengono anche nell’art. 6 del Trattato di Roma del 29 ottobre 2004 relativo alla Costituzione Europea e nell’art. 6 della Carta europea dei diritti dell’uomo, approvata dal vertice di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, nonché nella Convenzione di Chicago del 1944 che evidenzia il carattere di limite negativo del valore della sicurezza. Si tratterà, dunque, di accertare quale sia il rapporto tra libertà e sicurezza nel diritto costituzionale degli stati membri, nella normativa comunitaria e, de jure condendo, nel diritto europeo; in tale contesto il diritto della navigazione, fondato com’è sul primato della costituzione nella gerarchia delle sue fonti proprie e sull’interesse generale alla sicurezza, ancora una volta costituisce una base di partenza per ulteriori approfondimenti suscettibili di ampliamento Se dunque la sicurezza rappresenta per un verso un valore e per un altro un diritto soggettivo, senza esercizio del quale non si può esercitare il diritto alla libertà di circolazione, risulta evidente che tale valore deve necessariamente permeare tutto il ramo del diritto che tratta di tutte le tipologie di trasporto e non solo. Per questo motivo il profilo costituzionalistico è stato considerato come il presupposto di quell’affermazione che vede la validità del diritto della navigazione, così come connotato dalla sicurezza, proiettata verso la formazione di un diritto comune europeo, fondato su pochi pilastri tra i quali quello dell’interesse alla sicurezza, che tenga conto dei diritti nazionali e dei diritti speciali.

La sicurezza come valore nel diritto della navigazione e dei trasporti e nella formazione di un diritto comune europeo

XERRI, Alessandra
2008-01-01

Abstract

La constatazione dell’opinione abbastanza diffusa il lasciare agli studi sul regime della sicurezza uno spazio quasi esclusivamente dedicato all’individuazione di una sistematica della stessa è il punto di partenza del lavoro. Ed in effetti è ben vero che una attenzione al metodo di classificazione e ordinamento della materia sia indispensabile, considerato che detto regime, costantemente legato al rapporto tra evoluzione normativa, tecnica ed economica, postula interventi di tipo politico (cooperazione internazionale, azione amministrativa), di tipo tecnico (arte nautica), di tipo giuridico (previsioni normative) sui mezzi di contrasto del pericolo, sui soggetti tenuti alla loro gestione, sugli organi preposti al controllo. Ma è altresì vero che la necessità di regolamentazione globalizzata della sicurezza dei trasporti presenta problemi giuridici ampi in ragione dei problemi generali di adeguamento fra diversi ordinamenti coinvolti, di quelli dei rapporti fra diritti speciali e discipline settoriali e più in particolare in ragione dell’adeguamento del diritto interno al diritto internazionale e comunitario con specifico riferimento al rapporto fra diritto speciale della navigazione e dei trasporti e disciplina settoriale comunitaria sulla sicurezza degli stessi. Scopo del lavoro è dunque quello di dimostrare che il concetto di sicurezza, che deve essere inteso come valore e categoria giuridica, costituisce non solo un connotato essenziale della materia di navigazione della quale permea tutti gli aspetti sia di diritto pubblico che privato, ma rappresenta altresì una riaffermazione della sua specialità ed autonomia che non necessariamente implica, se rettamente intesa, decodificazione e conflitto con la disciplina settoriale comunitaria, ma anzi, rafforzandone la sua validità scientifica e pratica, promuove anche una tendenza verso una concezione di diritto comune europeo che tenga conto dei diritti nazionali. Infatti, la giuridicità dell’esigenza di sicurezza nell’ambito della navigazione e dei trasporti va ricercata in quella concatenazione di principi e norme che legano il diritto speciale della navigazione al diritto generale, anche attraverso il ricorso ai principi costituzionali nei quali ultimi è dato riscontrare l’essenza del concetto di sicurezza, inteso come valore, principio di validità universale, avente una forma “a priori” data dall’intelletto. A tal fine è stato rilevato che la sicurezza dei trasporti, globalmente intesa, come superiore interesse pubblico generale non può che costituire un’estrinsecazione del concetto più ampio di sicurezza - incolumità pubblica, ossia dell’interesse dello stato a preservare la collettività da ogni evento dannoso attraverso la predisposizione di idonee misure di prevenzione e repressione Infatti se per salute pubblica si intende quel bene oggetto di tutela che riguarda un numero rilevante, sia pure indefinito, di soggetti, bene giuridico protetto, fra l’altro, dalle norme penali di cui agli art. 428 e 449 c.p. che prevedono il delitto di caduta di aeromobile in forma dolosa, l’uno, in forma colposa, l’altro, una rete di trasporti insicura sotto il profilo tecnico o politico costituisce una minaccia per la salute e l’incolumità pubblica dei singoli e della collettività. Ne consegue che la sicurezza non è soltanto una linea d’azione che il potere legislativo o la funzione amministrativa tengono presente nell’emanazione di atti (leggi regolamenti, decreti, circolari) contenenti norme tecniche o volti a regolare procedure. Ma è un valore giuridico tutelato positivamente a livello costituzionale che costituisce a sua volta un limite negativo per l’esercizio di altri diritti fondamentali, quali il diritto di sciopero o il diritto alla libera circolazione. Infatti, laddove non si abbia la certezza della tutela della vita, allorché si esercita il diritto alla circolazione, in realtà, non si fruisce neanche di quest’ultimo. D’altro canto, anche da parte della giurisprudenza europea v’è una generalizzata tendenza al recupero della tutela dei valori dello Stato costituzionale di diritto compressi dalla legislazione della lotta al terrorismo. E ciò rileva notevolmente ai fini dell’indagine, anche perché tracce del fondamento della sicurezza come valore giuridico essenziale si rinvengono anche nell’art. 6 del Trattato di Roma del 29 ottobre 2004 relativo alla Costituzione Europea e nell’art. 6 della Carta europea dei diritti dell’uomo, approvata dal vertice di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000, nonché nella Convenzione di Chicago del 1944 che evidenzia il carattere di limite negativo del valore della sicurezza. Si tratterà, dunque, di accertare quale sia il rapporto tra libertà e sicurezza nel diritto costituzionale degli stati membri, nella normativa comunitaria e, de jure condendo, nel diritto europeo; in tale contesto il diritto della navigazione, fondato com’è sul primato della costituzione nella gerarchia delle sue fonti proprie e sull’interesse generale alla sicurezza, ancora una volta costituisce una base di partenza per ulteriori approfondimenti suscettibili di ampliamento Se dunque la sicurezza rappresenta per un verso un valore e per un altro un diritto soggettivo, senza esercizio del quale non si può esercitare il diritto alla libertà di circolazione, risulta evidente che tale valore deve necessariamente permeare tutto il ramo del diritto che tratta di tutte le tipologie di trasporto e non solo. Per questo motivo il profilo costituzionalistico è stato considerato come il presupposto di quell’affermazione che vede la validità del diritto della navigazione, così come connotato dalla sicurezza, proiettata verso la formazione di un diritto comune europeo, fondato su pochi pilastri tra i quali quello dell’interesse alla sicurezza, che tenga conto dei diritti nazionali e dei diritti speciali.
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