Il volume s’inserisce nell’ampia discussione dottrinale conseguente all’approvazione del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. L’implementazione delle nuove norme di conflitto uniformi ha modificato in maniera radicale la precedente impostazione di molte legislazioni domestiche adottando, quale criterio di collegamento, quello dell’ultima residenza abituale del de cuius sia ai fini del riparto di giurisdizione tra i giudici di diritto comune sia per la designazione della legge applicabile alla successione. Con una tale operazione, almeno nelle successioni con implicazioni transnazionali, sono stati sdoganati alcuni istituti, la cui liceità era particolarmente discussa in diversi Stati membri, quali i patti successori, i testamenti congiuntivi e/o reciproci. In particolare, l’utilizzo del criterio della legge successoria ipotetica, quale parametro di ammissibilità e validità sostanziale dei patti successori, pone agli operatori del diritto e agli studiosi delicati problemi interpretativi che potranno essere sopiti solo dalle sentenze della Corte di giustizia. Non a caso, sin dal 17 agosto 2015, dies a quo di applicazione del Regolamento, i Giudici di Lussemburgo hanno dovuto pronunciarsi già diverse volte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulla corretta interpretazione delle norme di conflitto europee in materia di successioni mortis causa.
Le norme di conflitto europee in materia di successioni mortis causa
Francesco Maiello
2022-01-01
Abstract
Il volume s’inserisce nell’ampia discussione dottrinale conseguente all’approvazione del Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo. L’implementazione delle nuove norme di conflitto uniformi ha modificato in maniera radicale la precedente impostazione di molte legislazioni domestiche adottando, quale criterio di collegamento, quello dell’ultima residenza abituale del de cuius sia ai fini del riparto di giurisdizione tra i giudici di diritto comune sia per la designazione della legge applicabile alla successione. Con una tale operazione, almeno nelle successioni con implicazioni transnazionali, sono stati sdoganati alcuni istituti, la cui liceità era particolarmente discussa in diversi Stati membri, quali i patti successori, i testamenti congiuntivi e/o reciproci. In particolare, l’utilizzo del criterio della legge successoria ipotetica, quale parametro di ammissibilità e validità sostanziale dei patti successori, pone agli operatori del diritto e agli studiosi delicati problemi interpretativi che potranno essere sopiti solo dalle sentenze della Corte di giustizia. Non a caso, sin dal 17 agosto 2015, dies a quo di applicazione del Regolamento, i Giudici di Lussemburgo hanno dovuto pronunciarsi già diverse volte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, sulla corretta interpretazione delle norme di conflitto europee in materia di successioni mortis causa.File | Dimensione | Formato | |
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