Le esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare che compaiono nell’art. 67, comma 3, l. fall. (come modificato nella riforma gradualmente introdotta tra il 2005 e il 2007) costituiscono una nuova regola in deroga al principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.). Tale deroga, al pari del principio generale, ha un fondamento tutto di natura politica e non tecnica e si correla allo spirito della riforma fallimentare, 1) diretta a superare una procedura concorsuale necessariamente 1a) liquidativa; 1b) egualitarista e, reciprocamente, 2) orientata verso la liquidazione aziendale solo come extrema ratio. Si spiegano così istituti diretti a prevenire il fallimento quando la crisi è irreversibile – quali concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – oppure a favorire il superamento della crisi quando questa non è irreversibile – nuovamente gli istituti concorsuali appena ricordati, nonché varie ipotesi di esenzione dalla revocatoria fallimentare (oltre quello nel presente saggio, si tratta certamente delle esenzioni relative ai c.d. piani attestati di risanamento oppure alle rimesse su conto corrente bancario). Ne esce così accolta dal legislatore la lettura antindennitaria della revocatoria fallimentare (fatta propria, nel momento del passaggio dal vecchio al nuovo diritto fallimentare, dalla Cassazione [v. la sentenza n. 7028/2006, che pur applica il vecchio diritto ratione temporis]). Il nuovo assetto sistematico raccomanda pertanto una lettura assai misurata e restrittiva delle disposizioni di esenzione dalla revocatoria fallimentare, ponendosi tali disposizioni in deroga ad un principio ordinamentale. In particolare, l’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare dei “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso” (art. 67, comma 3, lett. a, l. fall.) concerne soltanto gli atti solutori strettamente necessari ad evitare l’arresto del ciclo produttivo per mancanza di credito da parte di tutti quei soggetti professionali che attraverso le loro prestazioni (beni o servizi) consentano la prosecuzione dell’impresa. Sono quei soggetti che, chiudendo le “linee di credito” verso l’impresa che mostra segnali di crisi, ne possono accelerare la caduta nello stato di insolvenza: dunque, si tratta non soltanto di “fornitori” nel senso tecnico della parola (avuto cioè riguardo alla causa della somministrazione – artt. 1559 ss. c.c.); ma altresì di “subfornitori” (l’ampia ed eterogenea classe di soggetti professionali di cui alla legge n. 192/1998); distributori commerciali (sia di beni sia di servizi prodotti dalla impresa debitrice); creditori in forza di contratti di leasing; locatori; appaltatori; professionisti intellettuali; vettori; depositari; di altri soggetti considerati nel saggio. Non ogni atto solutorio che consenta la prosecuzione dell’impresa in crisi è però esonerato dalla revocatoria fallimentare, ma soltanto quelli avvenuti a condizioni di normalità (perché secondo la legge “effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa”), condizioni sempre da accertarsi caso per caso, avuto riguardo al settore produttivo, trattandosi di una questione di fatto. Ne restano fuori ad es. gli atti compiuti prima dell’inizio dell’impresa (rinviandosi allora alle conclusioni di un dibattito oramai composto nella letteratura del diritto commerciale); così come gli atti compiuti in occasione della liquidazione (volontaria) del complesso aziendale di una impresa conclusa o inequivocamente avviata a concludersi. Ed inoltre, ne restano fuori: pagamenti esecutivi di operazioni straordinarie; pagamenti correlati operazioni di credito (con limitatissime eccezioni analizzate); fermo restando che taluni atti solutori – non meritevoli di esenzione ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. – potrebbero guadagnare l’esenzione ai sensi di altre ipotesi di esenzione previste dall’art. 67, comma 3, l. fall. (segnatamente la casistica esaminata nel saggio riconducibile alle lettere b, c, e). Anche la valutazione del tempo del pagamento è una questione di fatto e da correlarsi ad una condizione di normalità (che secondo la legge deve essere effettuato “nei termini d’uso”): seguendo questo criterio si riflette nel saggio intorno alla applicabilità o meno dell’art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. al pagamento posticipato e al pagamento anticipato e sulle eventuali ricadute della disciplina comunitaria sui pagamenti nelle negoziazioni commerciali (presso di noi v. d. lg. 231/2002). La formula di legge secondo cui il pagamento deve essere effettuato “nei termini d’uso” sembra alludere altresì alle modalità del pagamento: nel saggio si riflette circa l’applicabilità o meno dell’art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. a varie ipotesi di pagamento diverse dall’esatto adempimento dell’obbligazione da parte del debitore (pagamenti eseguiti o ricevuti da terzi; strumenti alternativi alla numeratio pecuniae, ferma restando la disciplina anti-riciclaggio; compensazione), il pagamento con mezzi anormali rimanendo comunque revocabile (art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.).

L'esenzione dell'azione revocatoria fallimentare dei "pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso"

SALAMONE, Luigi
2008-01-01

Abstract

Le esenzioni dall’azione revocatoria fallimentare che compaiono nell’art. 67, comma 3, l. fall. (come modificato nella riforma gradualmente introdotta tra il 2005 e il 2007) costituiscono una nuova regola in deroga al principio della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.). Tale deroga, al pari del principio generale, ha un fondamento tutto di natura politica e non tecnica e si correla allo spirito della riforma fallimentare, 1) diretta a superare una procedura concorsuale necessariamente 1a) liquidativa; 1b) egualitarista e, reciprocamente, 2) orientata verso la liquidazione aziendale solo come extrema ratio. Si spiegano così istituti diretti a prevenire il fallimento quando la crisi è irreversibile – quali concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – oppure a favorire il superamento della crisi quando questa non è irreversibile – nuovamente gli istituti concorsuali appena ricordati, nonché varie ipotesi di esenzione dalla revocatoria fallimentare (oltre quello nel presente saggio, si tratta certamente delle esenzioni relative ai c.d. piani attestati di risanamento oppure alle rimesse su conto corrente bancario). Ne esce così accolta dal legislatore la lettura antindennitaria della revocatoria fallimentare (fatta propria, nel momento del passaggio dal vecchio al nuovo diritto fallimentare, dalla Cassazione [v. la sentenza n. 7028/2006, che pur applica il vecchio diritto ratione temporis]). Il nuovo assetto sistematico raccomanda pertanto una lettura assai misurata e restrittiva delle disposizioni di esenzione dalla revocatoria fallimentare, ponendosi tali disposizioni in deroga ad un principio ordinamentale. In particolare, l’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare dei “pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso” (art. 67, comma 3, lett. a, l. fall.) concerne soltanto gli atti solutori strettamente necessari ad evitare l’arresto del ciclo produttivo per mancanza di credito da parte di tutti quei soggetti professionali che attraverso le loro prestazioni (beni o servizi) consentano la prosecuzione dell’impresa. Sono quei soggetti che, chiudendo le “linee di credito” verso l’impresa che mostra segnali di crisi, ne possono accelerare la caduta nello stato di insolvenza: dunque, si tratta non soltanto di “fornitori” nel senso tecnico della parola (avuto cioè riguardo alla causa della somministrazione – artt. 1559 ss. c.c.); ma altresì di “subfornitori” (l’ampia ed eterogenea classe di soggetti professionali di cui alla legge n. 192/1998); distributori commerciali (sia di beni sia di servizi prodotti dalla impresa debitrice); creditori in forza di contratti di leasing; locatori; appaltatori; professionisti intellettuali; vettori; depositari; di altri soggetti considerati nel saggio. Non ogni atto solutorio che consenta la prosecuzione dell’impresa in crisi è però esonerato dalla revocatoria fallimentare, ma soltanto quelli avvenuti a condizioni di normalità (perché secondo la legge “effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa”), condizioni sempre da accertarsi caso per caso, avuto riguardo al settore produttivo, trattandosi di una questione di fatto. Ne restano fuori ad es. gli atti compiuti prima dell’inizio dell’impresa (rinviandosi allora alle conclusioni di un dibattito oramai composto nella letteratura del diritto commerciale); così come gli atti compiuti in occasione della liquidazione (volontaria) del complesso aziendale di una impresa conclusa o inequivocamente avviata a concludersi. Ed inoltre, ne restano fuori: pagamenti esecutivi di operazioni straordinarie; pagamenti correlati operazioni di credito (con limitatissime eccezioni analizzate); fermo restando che taluni atti solutori – non meritevoli di esenzione ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. – potrebbero guadagnare l’esenzione ai sensi di altre ipotesi di esenzione previste dall’art. 67, comma 3, l. fall. (segnatamente la casistica esaminata nel saggio riconducibile alle lettere b, c, e). Anche la valutazione del tempo del pagamento è una questione di fatto e da correlarsi ad una condizione di normalità (che secondo la legge deve essere effettuato “nei termini d’uso”): seguendo questo criterio si riflette nel saggio intorno alla applicabilità o meno dell’art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. al pagamento posticipato e al pagamento anticipato e sulle eventuali ricadute della disciplina comunitaria sui pagamenti nelle negoziazioni commerciali (presso di noi v. d. lg. 231/2002). La formula di legge secondo cui il pagamento deve essere effettuato “nei termini d’uso” sembra alludere altresì alle modalità del pagamento: nel saggio si riflette circa l’applicabilità o meno dell’art. 67, comma 3, lett. a, l. fall. a varie ipotesi di pagamento diverse dall’esatto adempimento dell’obbligazione da parte del debitore (pagamenti eseguiti o ricevuti da terzi; strumenti alternativi alla numeratio pecuniae, ferma restando la disciplina anti-riciclaggio; compensazione), il pagamento con mezzi anormali rimanendo comunque revocabile (art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.).
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