Il nostro ordinamento ha configurato le regole della esecuzione forzata – individuale o collettiva – in modo da apprendere alla procedura la maggior quantità di ricchezza e, correlativamente, sottrarvi la minor quantità possibile. In questo scenario normativo, parlare di « titolarità » di un patrimonio, poi generico od anche solo separato, è fuorviante e sarà meglio, allora, usare il binomio insensibilità/localizzazione. Per le ragioni appena esposte, le regole operative che disciplinano il conflitto con e tra creditori non sono affatto desumibili dagli artt. 2740 e 2741 c.c., bensì nell’art. 2914 e, per quanto più specificamente riguarda i vincoli di destinazione negli artt. 2915 e 1707 c.c. Prevale nel conflitto l’acquirente che provi di aver acquistato il proprio diritto attraverso un titolo prevalente in base a presupposti estrinseci. Per converso, soccomberà nel conflitto chi non riesca a sottrarre il proprio diritto all’altrui azione esecutiva in base a tali circostanze estrinseche, a dispetto della validità del suo acquisto. La responsabilità patrimoniale altro non è che il reciproco dell’autonomia privata. In questo quadro, viene analizzata la disciplina introdotta nell’art. 2645 ter c.c. nelle seguenti prospettive: a) il collocamento della nuova disposizione nel sistema causale; b) la disciplina della responsabilità patrimoniale; c) la disciplina dei poteri dispositivi, con particolare riguardo alle alienazioni ai terzi acquirenti; d) la disciplina di inattuazioni ed infedeltà gestorie.

DESTINAZIONE E PUBBLICITÀ IMMOBILIARE. RIFLESSIONI SULL’ART. 2645-TER C.C.

SALAMONE, Luigi
2008-01-01

Abstract

Il nostro ordinamento ha configurato le regole della esecuzione forzata – individuale o collettiva – in modo da apprendere alla procedura la maggior quantità di ricchezza e, correlativamente, sottrarvi la minor quantità possibile. In questo scenario normativo, parlare di « titolarità » di un patrimonio, poi generico od anche solo separato, è fuorviante e sarà meglio, allora, usare il binomio insensibilità/localizzazione. Per le ragioni appena esposte, le regole operative che disciplinano il conflitto con e tra creditori non sono affatto desumibili dagli artt. 2740 e 2741 c.c., bensì nell’art. 2914 e, per quanto più specificamente riguarda i vincoli di destinazione negli artt. 2915 e 1707 c.c. Prevale nel conflitto l’acquirente che provi di aver acquistato il proprio diritto attraverso un titolo prevalente in base a presupposti estrinseci. Per converso, soccomberà nel conflitto chi non riesca a sottrarre il proprio diritto all’altrui azione esecutiva in base a tali circostanze estrinseche, a dispetto della validità del suo acquisto. La responsabilità patrimoniale altro non è che il reciproco dell’autonomia privata. In questo quadro, viene analizzata la disciplina introdotta nell’art. 2645 ter c.c. nelle seguenti prospettive: a) il collocamento della nuova disposizione nel sistema causale; b) la disciplina della responsabilità patrimoniale; c) la disciplina dei poteri dispositivi, con particolare riguardo alle alienazioni ai terzi acquirenti; d) la disciplina di inattuazioni ed infedeltà gestorie.
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