Studio pubblicato nel 2006 e volto a dare un contenuto concreto alle ipotesi di finanziamento (“nominato” ed “anonimo”) dello specifico affare (si vedano gli articoli 2447/ter, comma 1, lett. d) e e), c.c. nonché art. 2447/octies c.c.). In particolare il saggio opina che il finanziamento anonimo risulta compatibile con una varietà di fattispecie, caratterizzate per la sopportazione di una gradazione di rischi correlati all’investimento: tali fattispecie non possono ritenersi circoscritte alla raccolta di capitali di credito, ma inclusive della raccolta di capitali di rischio mediante emissione di azioni di categoria speciale (non invece di azioni ordinarie, incompatibili restando sia con la necessità di una organizzazione a tutela della categoria – art. 2447/octies c.c. sia con gli speciali diritti patrimoniali connessi allo specifico affare). Resta fermo che l’autonomia privata può graduare l’incidenza, ma non può legittimamente escludere i portatori di tali azioni di categoria speciale dalla sopportazione delle perdite derivanti dalla gestione sociale (per concentrare invece il rischio di costoro unicamente sui risultati di gestione dello specifico affare): solo in presenza di una tale esclusione avrebbe a “duplicarsi” il patrimonio netto di bilancio quando non addirittura il capitale nominale (contro il divieto della II direttiva comunitaria, n. 77/91/CEE) – evento invece in ogni caso temuto dalla dottrina che avversa la provvista di capitali di rischio da destinarsi a specifico affare. Sotto altro profilo, l’orizzonte causale degli apporti “nominati” ed “anonimi” di capitali di credito è segnato, anzitutto, dall’associazione in partecipazione, ma non può dirsi da questa esaurito. Gli apporti “nominati” di capitali di credito, inoltre, possono avere ad oggetto tutte le entità, inclusi garanzie ed apporti d’opera e di servizi: non è indispensabile che si tratti di entità suscettibili di iscrizione sia nell’attivo sia nel patrimonio netto dello stato patrimoniale di bilancio d’esercizio e, di conseguenza, non pare necessario computarne il valore nel limite di ammontare del patrimonio destinato imposto dall’art. 2447/bis comma 2 c.c.

Il finanziamento dei patrimoni destinati a "specifici affari" [art. 2447 bis, comma 1, lett.a), c.c.]

SALAMONE, Luigi
2006-01-01

Abstract

Studio pubblicato nel 2006 e volto a dare un contenuto concreto alle ipotesi di finanziamento (“nominato” ed “anonimo”) dello specifico affare (si vedano gli articoli 2447/ter, comma 1, lett. d) e e), c.c. nonché art. 2447/octies c.c.). In particolare il saggio opina che il finanziamento anonimo risulta compatibile con una varietà di fattispecie, caratterizzate per la sopportazione di una gradazione di rischi correlati all’investimento: tali fattispecie non possono ritenersi circoscritte alla raccolta di capitali di credito, ma inclusive della raccolta di capitali di rischio mediante emissione di azioni di categoria speciale (non invece di azioni ordinarie, incompatibili restando sia con la necessità di una organizzazione a tutela della categoria – art. 2447/octies c.c. sia con gli speciali diritti patrimoniali connessi allo specifico affare). Resta fermo che l’autonomia privata può graduare l’incidenza, ma non può legittimamente escludere i portatori di tali azioni di categoria speciale dalla sopportazione delle perdite derivanti dalla gestione sociale (per concentrare invece il rischio di costoro unicamente sui risultati di gestione dello specifico affare): solo in presenza di una tale esclusione avrebbe a “duplicarsi” il patrimonio netto di bilancio quando non addirittura il capitale nominale (contro il divieto della II direttiva comunitaria, n. 77/91/CEE) – evento invece in ogni caso temuto dalla dottrina che avversa la provvista di capitali di rischio da destinarsi a specifico affare. Sotto altro profilo, l’orizzonte causale degli apporti “nominati” ed “anonimi” di capitali di credito è segnato, anzitutto, dall’associazione in partecipazione, ma non può dirsi da questa esaurito. Gli apporti “nominati” di capitali di credito, inoltre, possono avere ad oggetto tutte le entità, inclusi garanzie ed apporti d’opera e di servizi: non è indispensabile che si tratti di entità suscettibili di iscrizione sia nell’attivo sia nel patrimonio netto dello stato patrimoniale di bilancio d’esercizio e, di conseguenza, non pare necessario computarne il valore nel limite di ammontare del patrimonio destinato imposto dall’art. 2447/bis comma 2 c.c.
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