L’autore in risposta ai quesiti ritiene, con diverse argomentazioni, che il convincimento dell’ispettore espresso nelle conclusioni del verbale debba risultare irrilevante sul piano probatorio. Inoltre ritiene che necessario che i terzi vengano escussi come testimoni nel processo con le correlate garanzie del contraddittorio e del giuramento, che, invece, mancano del tutto in occasione dell’accertamento ispettivo ed è a tale prova tipica che il giudice soltanto deve attenersi, in quanto le dichiarazioni rese in via stragiudiziale dai terzi all’ispettore verbalizzante non acquistano valore probatorio in merito alla loro veridicità. Inoltre, l’autore ritiene che il lavoratore in questi casi risulti incapace di testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ, in quanto, come prescrive la norma processuale “aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Infine, l’autore ritiene che le valutazioni e le argomentazioni degli ispettori non possono come tali costituire oggetto di prova testimoniale per i limiti propri della stessa prova testimoniale.

Il valore probatorio dei verbali ispettivi, in Colloqui giuridici sul lavoro (a cura di A. Vallebona), n. 1 del 2007,

PASSALACQUA, Pasquale
2007-01-01

Abstract

L’autore in risposta ai quesiti ritiene, con diverse argomentazioni, che il convincimento dell’ispettore espresso nelle conclusioni del verbale debba risultare irrilevante sul piano probatorio. Inoltre ritiene che necessario che i terzi vengano escussi come testimoni nel processo con le correlate garanzie del contraddittorio e del giuramento, che, invece, mancano del tutto in occasione dell’accertamento ispettivo ed è a tale prova tipica che il giudice soltanto deve attenersi, in quanto le dichiarazioni rese in via stragiudiziale dai terzi all’ispettore verbalizzante non acquistano valore probatorio in merito alla loro veridicità. Inoltre, l’autore ritiene che il lavoratore in questi casi risulti incapace di testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ, in quanto, come prescrive la norma processuale “aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”. Infine, l’autore ritiene che le valutazioni e le argomentazioni degli ispettori non possono come tali costituire oggetto di prova testimoniale per i limiti propri della stessa prova testimoniale.
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