Quando in un contratto le parti hanno previsto un termine per l’esecuzione di una delle prestazioni la disciplina cambia sensibilmente. Il termine, oltre a scandire “la vita” del contratto, è uno strumento di risoluzione stragiudiziale, che consente al contraente insoddisfatto, senza l’intervento di un giudice, di sciogliersi dal contratto e ricercare altrove la prestazione. L’art. 1457 c.c. è uno strumento assai duttile nelle mani dei contrenti e il periodo di tre giorni in favore del creditore previsto dalla norma per richiedere comunque la prestazione al debitore consente di recuperare le utilità originariamente programmate dai contraenti.
Termine essenziale e scioglimento del rapporto
stefano cherti
2021-01-01
Abstract
Quando in un contratto le parti hanno previsto un termine per l’esecuzione di una delle prestazioni la disciplina cambia sensibilmente. Il termine, oltre a scandire “la vita” del contratto, è uno strumento di risoluzione stragiudiziale, che consente al contraente insoddisfatto, senza l’intervento di un giudice, di sciogliersi dal contratto e ricercare altrove la prestazione. L’art. 1457 c.c. è uno strumento assai duttile nelle mani dei contrenti e il periodo di tre giorni in favore del creditore previsto dalla norma per richiedere comunque la prestazione al debitore consente di recuperare le utilità originariamente programmate dai contraenti.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Cherti-Termine-Essenziale-Rassegna-2021.pdf
solo utenti autorizzati
Descrizione: Il file contiene il PDF del contributo così come inviato dall'editore
Tipologia:
Versione Editoriale (PDF)
Licenza:
Copyright dell'editore
Dimensione
333.36 kB
Formato
Adobe PDF
|
333.36 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.