Quando in un contratto le parti hanno previsto un termine per l’esecuzione di una delle prestazioni la disciplina cambia sensibilmente. Il termine, oltre a scandire “la vita” del contratto, è uno strumento di risoluzione stragiudiziale, che consente al contraente insoddisfatto, senza l’intervento di un giudice, di sciogliersi dal contratto e ricercare altrove la prestazione. L’art. 1457 c.c. è uno strumento assai duttile nelle mani dei contrenti e il periodo di tre giorni in favore del creditore previsto dalla norma per richiedere comunque la prestazione al debitore consente di recuperare le utilità originariamente programmate dai contraenti.

Termine essenziale e scioglimento del rapporto

stefano cherti
2021-01-01

Abstract

Quando in un contratto le parti hanno previsto un termine per l’esecuzione di una delle prestazioni la disciplina cambia sensibilmente. Il termine, oltre a scandire “la vita” del contratto, è uno strumento di risoluzione stragiudiziale, che consente al contraente insoddisfatto, senza l’intervento di un giudice, di sciogliersi dal contratto e ricercare altrove la prestazione. L’art. 1457 c.c. è uno strumento assai duttile nelle mani dei contrenti e il periodo di tre giorni in favore del creditore previsto dalla norma per richiedere comunque la prestazione al debitore consente di recuperare le utilità originariamente programmate dai contraenti.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11580/82061
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