Il legislatore nazionale attraverso il D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto “agosto”, e, successivamente con il D.L. n. 137/2020, c.d. Decreto “ristori”, torna sul divieto di licenziamento disposto a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi previsto dalla precedente normativa ha avuto fine il 17 agosto 2020 e i citati decreti hanno disposto successive proroghe del divieto con modalità differenti. Il divieto non opera, come nella previgente normativa, in caso di riassunzione per subentro di nuovo appaltatore, nonché, ora, in caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa. Su tali novità si incentra la presente analisi.

Il divieto di licenziamento dopo il Decreto “agosto” e il Decreto “ristori”

Passalacqua
2021-01-01

Abstract

Il legislatore nazionale attraverso il D.L. n. 104/2020, c.d. Decreto “agosto”, e, successivamente con il D.L. n. 137/2020, c.d. Decreto “ristori”, torna sul divieto di licenziamento disposto a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il divieto di licenziamento per motivi oggettivi previsto dalla precedente normativa ha avuto fine il 17 agosto 2020 e i citati decreti hanno disposto successive proroghe del divieto con modalità differenti. Il divieto non opera, come nella previgente normativa, in caso di riassunzione per subentro di nuovo appaltatore, nonché, ora, in caso di cessazione definitiva dell’attività di impresa. Su tali novità si incentra la presente analisi.
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