Sin dalla sua introduzione, l’assegno divorzile è stato oggetto di un acceso dibattito dottrinale, inasprito da soluzioni giurisprudenziali discordanti, per l’assenza di criteri normativi certi in grado di guidare l’interprete nella delibazione dell’an e del quantum debeatur. È noto, peraltro, che a partire dagli anni novanta, in seno alla giurisprudenza di legittimità, si è consolidato l’orientamento secondo il quale, dovendo attribuirsi all’assegno post-coniugale una funzione meramente assistenziale, il parametro sulla cui base valutare l’esistenza dei «mezzi adeguati» di cui all’art. 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, andasse ravvisato nel “tenore di vita” avuto in costanza di matrimonio. Senonché, la medesima Cassazione si è poi resa protagonista di un clamoroso revirement stabilendo, con una nota pronuncia del 2017, che il criterio di riferimento in relazione al quale indagare l’adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno dovesse essere rinvenuto, in un’ottica di solidarietà post-coniugale, nella “autosufficienza economica”. Ne è, quindi, conseguito un panorama interpretativo fortemente contrastato, nel quale giurisprudenza e dottrina affannosamente si sono mosse (e continuano a muoversi) – variamente collocandosi all’interno di un intervallo ermeneutico ampio, con ai suoi estremi i due richiamati criteri – alla ricerca di parametri univoci in grado di guidare l’interprete nell’attribuzione e nella quantificazione dell’assegno divorzile. Da qui l’esigenza, sempre più avvertita, di un intervento legislativo teso ad una completa riscrittura dell’attuale disciplina, nell’auspicabile prospettiva di una sistemazione una tantum dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a séguito della crisi della comunione di vita; soluzione, questa, che, lungi dal favorire un prolungamento del vincolo coniugale, verrebbe invece a realizzare un benefico “clean break”. Nel perseguimento dell’obiettivo di una sistemazione patrimoniale post-coniugale, in funzione non già meramente assistenziale, bensì riabilitativa oltre che perequativa, in coerenza a quanto già avviene in altri Paesi europei, si ritiene che un contributo decisivo non possa che esser offerto dall’autonomia negoziale, quale strumento d’elezione per la piú equa distribuzione della ricchezza accumulata dai coniugi durante la comunione di vita.

L'assegno divorzile. Verso una nuova stagione

Porcelli, M.
2020-01-01

Abstract

Sin dalla sua introduzione, l’assegno divorzile è stato oggetto di un acceso dibattito dottrinale, inasprito da soluzioni giurisprudenziali discordanti, per l’assenza di criteri normativi certi in grado di guidare l’interprete nella delibazione dell’an e del quantum debeatur. È noto, peraltro, che a partire dagli anni novanta, in seno alla giurisprudenza di legittimità, si è consolidato l’orientamento secondo il quale, dovendo attribuirsi all’assegno post-coniugale una funzione meramente assistenziale, il parametro sulla cui base valutare l’esistenza dei «mezzi adeguati» di cui all’art. 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, andasse ravvisato nel “tenore di vita” avuto in costanza di matrimonio. Senonché, la medesima Cassazione si è poi resa protagonista di un clamoroso revirement stabilendo, con una nota pronuncia del 2017, che il criterio di riferimento in relazione al quale indagare l’adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno dovesse essere rinvenuto, in un’ottica di solidarietà post-coniugale, nella “autosufficienza economica”. Ne è, quindi, conseguito un panorama interpretativo fortemente contrastato, nel quale giurisprudenza e dottrina affannosamente si sono mosse (e continuano a muoversi) – variamente collocandosi all’interno di un intervallo ermeneutico ampio, con ai suoi estremi i due richiamati criteri – alla ricerca di parametri univoci in grado di guidare l’interprete nell’attribuzione e nella quantificazione dell’assegno divorzile. Da qui l’esigenza, sempre più avvertita, di un intervento legislativo teso ad una completa riscrittura dell’attuale disciplina, nell’auspicabile prospettiva di una sistemazione una tantum dei rapporti patrimoniali tra i coniugi a séguito della crisi della comunione di vita; soluzione, questa, che, lungi dal favorire un prolungamento del vincolo coniugale, verrebbe invece a realizzare un benefico “clean break”. Nel perseguimento dell’obiettivo di una sistemazione patrimoniale post-coniugale, in funzione non già meramente assistenziale, bensì riabilitativa oltre che perequativa, in coerenza a quanto già avviene in altri Paesi europei, si ritiene che un contributo decisivo non possa che esser offerto dall’autonomia negoziale, quale strumento d’elezione per la piú equa distribuzione della ricchezza accumulata dai coniugi durante la comunione di vita.
2020
978-88-495-4415-2
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