Si tratta di commento (pubblicato nel 2001) a sentenza di merito in tema di responsabilità da fatto illecito del gestore (una banca) verso il cliente. Il caso è regolato dal diritto antevigente alla legge n.1/1991 e ne deriva la (circostanziata) applicazione dei principi del codice civile. Nel presente scritto si argomenta per il trattamento diversificato tra inadempimento all’obbligo assunto di gestire e cattivo adempimento (= cattiva gestione). Di conseguenza, si prospetta l’applicazione nel primo caso dei principi della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) mentre nel secondo di quelli della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Peraltro, una palese conferma di tale indirizzo si desume dal diritto sopravvenuto (ma inutilizzabile nella decisione della controversia): si veda l’art. 23, comma 6, T.U.I.F. (decr. Legisl. 24 febbrio 1998, n. 58 – Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria). La disposizione che prevede l’onere della “prova liberatoria” a carico dell’intermediario – ove sia censurata la “mala gestio” – risulta meramente reiterativa della previsione dell’art. 1218 c.c., mentre assume un senso forte se la si legge quale speciale regola probatoria che si colloca nel sistema della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

Osservazioni a T. Napoli, 5 maggio 2000 (in tema di gestioni patrimoniali)

SALAMONE, Luigi
2001-01-01

Abstract

Si tratta di commento (pubblicato nel 2001) a sentenza di merito in tema di responsabilità da fatto illecito del gestore (una banca) verso il cliente. Il caso è regolato dal diritto antevigente alla legge n.1/1991 e ne deriva la (circostanziata) applicazione dei principi del codice civile. Nel presente scritto si argomenta per il trattamento diversificato tra inadempimento all’obbligo assunto di gestire e cattivo adempimento (= cattiva gestione). Di conseguenza, si prospetta l’applicazione nel primo caso dei principi della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) mentre nel secondo di quelli della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Peraltro, una palese conferma di tale indirizzo si desume dal diritto sopravvenuto (ma inutilizzabile nella decisione della controversia): si veda l’art. 23, comma 6, T.U.I.F. (decr. Legisl. 24 febbrio 1998, n. 58 – Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria). La disposizione che prevede l’onere della “prova liberatoria” a carico dell’intermediario – ove sia censurata la “mala gestio” – risulta meramente reiterativa della previsione dell’art. 1218 c.c., mentre assume un senso forte se la si legge quale speciale regola probatoria che si colloca nel sistema della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).
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