Lo scritto è stato pubblicato nel 1998. L’analisi è condotta sul filo della disamina di diversi problemi ricostruttivi delle regole di mercato finanziario destinate ad applicarsi alle cambiali finanziarie, a seguito degli importanti mutamenti ordinamentali prodottisi con la trasposizione della c.d. direttiva Eurosim (1996), successivamente assorbita assieme a molte altre innovazioni normative nel T.U.I.F. (decr. legisl. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico della Intermediazione Finanziaria) e quindi del decr. legisl. 24 giugno 1998 n. 213 (contenente fra le altre cose disposizioni sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari). Nonostante il riordino dei testi normativi e la quasi totale sostituzione della locuzione “valore mobiliare” con quelle (meno evocative per la ns. tradizione) ora di “strumento finanziario”, ora di “prodotto finanziario”, un criterio costruttivo generale (di cui è resistente testimonianza l’art. 4 legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulle cambiali finanziarie) non può che ricondurre alla relatività di ciascuna fattispecie alla propria disciplina. Ne deriva, all’interno del t.u.i.f. come anche in raffronto al decr. legisl. 213/98, la persistenza della diversa declinazione dei significati della locuzione “strumento finanziario” come la non completa riconducibilità di quei significati alla più vasta nozione di “prodotto finanziario”.

La nozione di “strumento finanziario” tra unità e molteplicità

SALAMONE, Luigi
1998-01-01

Abstract

Lo scritto è stato pubblicato nel 1998. L’analisi è condotta sul filo della disamina di diversi problemi ricostruttivi delle regole di mercato finanziario destinate ad applicarsi alle cambiali finanziarie, a seguito degli importanti mutamenti ordinamentali prodottisi con la trasposizione della c.d. direttiva Eurosim (1996), successivamente assorbita assieme a molte altre innovazioni normative nel T.U.I.F. (decr. legisl. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico della Intermediazione Finanziaria) e quindi del decr. legisl. 24 giugno 1998 n. 213 (contenente fra le altre cose disposizioni sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari). Nonostante il riordino dei testi normativi e la quasi totale sostituzione della locuzione “valore mobiliare” con quelle (meno evocative per la ns. tradizione) ora di “strumento finanziario”, ora di “prodotto finanziario”, un criterio costruttivo generale (di cui è resistente testimonianza l’art. 4 legge 13 gennaio 1994, n. 43, sulle cambiali finanziarie) non può che ricondurre alla relatività di ciascuna fattispecie alla propria disciplina. Ne deriva, all’interno del t.u.i.f. come anche in raffronto al decr. legisl. 213/98, la persistenza della diversa declinazione dei significati della locuzione “strumento finanziario” come la non completa riconducibilità di quei significati alla più vasta nozione di “prodotto finanziario”.
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