Il D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia, convertito con modifiche nella L. n. 27/2020, ha introdotto anche limiti al licenziamento collettivo e individuale, con una disposizione di carattere generale; ha inoltre disposto due peculiari limiti al licenziamento in caso di aspettativa per Covid-19, nonché per assenza del genitore convivente che assiste un disabile. La legge di conversione ha inserito poi una peculiare (e problematica) ipotesi di esclusione dal blocco dei licenziamenti in caso di riassunzione per subentro di nuovo appaltatore. Il successivo D.L. n. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, ha poi introdotto ulteriori modifiche. La presente analisi si incentra sulla definizione dell’ambito di applicazione di tale normativa, sui suoi limiti temporali nonché sugli effetti della sua violazione.
I limiti al licenziamento nel decreto Cura Italia dopo il decreto Rilancio
passalacqua
2020-01-01
Abstract
Il D.L. n. 18/2020, c.d. Cura Italia, convertito con modifiche nella L. n. 27/2020, ha introdotto anche limiti al licenziamento collettivo e individuale, con una disposizione di carattere generale; ha inoltre disposto due peculiari limiti al licenziamento in caso di aspettativa per Covid-19, nonché per assenza del genitore convivente che assiste un disabile. La legge di conversione ha inserito poi una peculiare (e problematica) ipotesi di esclusione dal blocco dei licenziamenti in caso di riassunzione per subentro di nuovo appaltatore. Il successivo D.L. n. 34/2020, c.d. decreto Rilancio, ha poi introdotto ulteriori modifiche. La presente analisi si incentra sulla definizione dell’ambito di applicazione di tale normativa, sui suoi limiti temporali nonché sugli effetti della sua violazione.File | Dimensione | Formato | |
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