Con la legge n. 219/2017 il Parlamento colma ciò che la dottrina – invero non unanimemente – reputava una «lacuna» del nostro ordinamento. L’avvento di una regolamentazione specifica del consenso informato e del «testamento biologico» (rectius, «Disposizioni anticipate di trattamento») pone, tuttavia, l’interprete di- nanzi a numerosi interrogativi e, tra questi, nel sistema del multilivello delle fonti, v’è sicuramente quello attinente al ruolo che le organizzazioni europee latu sensu intese – Unione europea da un lato, Consiglio d’Europa dall’altro – hanno svolto in passato, e potrebbero essere chiamate ad esercitare in futuro, nella delicata ma- teria del «fine-vita». Il saggio pone, quindi, in luce il limitato margine d’inter- vento dell’UE scaturente dal principio di attribuzione ex art. e TUE e, all’oppo- sto, la decisiva influenza che le coordinate di politica legislativa enucleate, a par- tire dagli anni Settanta, dal CdE, hanno dispiegato sul nuovo articolato norma- tivo, a dispetto del mancato perfezionamento dell’iter di adesione del Paese alla Convenzione di Oviedo del 1997.
Disposizioni anticipate di trattamento: il ruolo delle organizzazioni europee dopo la legge n. 219/2017
Alberto Mattia Serafin
2019-01-01
Abstract
Con la legge n. 219/2017 il Parlamento colma ciò che la dottrina – invero non unanimemente – reputava una «lacuna» del nostro ordinamento. L’avvento di una regolamentazione specifica del consenso informato e del «testamento biologico» (rectius, «Disposizioni anticipate di trattamento») pone, tuttavia, l’interprete di- nanzi a numerosi interrogativi e, tra questi, nel sistema del multilivello delle fonti, v’è sicuramente quello attinente al ruolo che le organizzazioni europee latu sensu intese – Unione europea da un lato, Consiglio d’Europa dall’altro – hanno svolto in passato, e potrebbero essere chiamate ad esercitare in futuro, nella delicata ma- teria del «fine-vita». Il saggio pone, quindi, in luce il limitato margine d’inter- vento dell’UE scaturente dal principio di attribuzione ex art. e TUE e, all’oppo- sto, la decisiva influenza che le coordinate di politica legislativa enucleate, a par- tire dagli anni Settanta, dal CdE, hanno dispiegato sul nuovo articolato norma- tivo, a dispetto del mancato perfezionamento dell’iter di adesione del Paese alla Convenzione di Oviedo del 1997.File | Dimensione | Formato | |
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