L’articolo intende analizzare la normativa e la giurisprudenza dell’Unione sul mandato d’arresto europeo. L’obiettivo principale del lavoro è quello di approfondire e definire la portata dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3), della decisione quadro 2002/584. Detta previsione disciplina un tema delicato e sensibile per il corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello continentale, ossia il motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo nei confronti dei minori. Il presente studio chiarisce, da un lato, che – come è stato ben precisato da una recente pronuncia della Corte di giustizia nella causa Piotrowski – la citata disposizione della decisione quadro si oppone alla consegna da parte dello Stato membro di esecuzione di una persona che non ha raggiunto la maggiore età in virtù del diritto interno di questo stesso Paese, solo però se tale persona non può essere considerata penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge del suddetto Stato di esecuzione. D’altro lato, si evidenzia in tale prospettiva che, come è stato correttamente rilevato dal giudice dell’Unione, per decidere in merito alla consegna di un minore oggetto di un mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a verificare soltanto se la persona riguardata ha raggiunto o meno l’età necessaria per essere considerata penalmente responsabile dei fatti all’origine dello stesso mandato d’arresto in base alla legge dello Stato di esecuzione. Tale autorità giudiziaria non deve prendere in considerazione, invece, eventuali condizioni supplementari relative a valutazioni specifiche e personalizzate, al ricorrere delle quali la normativa nazionale subordina concretamente l’esercizio dell’azione penale o la possibile condanna di un minore per gli stessi atti, fatti o comportamenti contestati nello Stato membro emittente. Ciò chiarito, l’articolo prova ad approfondire le ragioni per le quali una simile soluzione appare coerente ed equilibrata con il sistema di cooperazione istituito dalla decisione quadro 2002/584, nella misura in cui si rivela in grado di contemperare i differenti interessi coinvolti, assicurando al contempo una adeguata protezione dei diritti fondamentali dei minori e la salvaguardia della leale collaborazione giudiziaria a livello europeo.

La protection des mineurs dans le cadre du système juridique de l’Union relatif au mandat d’arrêt européen

Piero De Luca
2019-01-01

Abstract

L’articolo intende analizzare la normativa e la giurisprudenza dell’Unione sul mandato d’arresto europeo. L’obiettivo principale del lavoro è quello di approfondire e definire la portata dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3), della decisione quadro 2002/584. Detta previsione disciplina un tema delicato e sensibile per il corretto funzionamento della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale a livello continentale, ossia il motivo di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo nei confronti dei minori. Il presente studio chiarisce, da un lato, che – come è stato ben precisato da una recente pronuncia della Corte di giustizia nella causa Piotrowski – la citata disposizione della decisione quadro si oppone alla consegna da parte dello Stato membro di esecuzione di una persona che non ha raggiunto la maggiore età in virtù del diritto interno di questo stesso Paese, solo però se tale persona non può essere considerata penalmente responsabile dei fatti all’origine del mandato d’arresto europeo in base alla legge del suddetto Stato di esecuzione. D’altro lato, si evidenzia in tale prospettiva che, come è stato correttamente rilevato dal giudice dell’Unione, per decidere in merito alla consegna di un minore oggetto di un mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria di esecuzione è tenuta a verificare soltanto se la persona riguardata ha raggiunto o meno l’età necessaria per essere considerata penalmente responsabile dei fatti all’origine dello stesso mandato d’arresto in base alla legge dello Stato di esecuzione. Tale autorità giudiziaria non deve prendere in considerazione, invece, eventuali condizioni supplementari relative a valutazioni specifiche e personalizzate, al ricorrere delle quali la normativa nazionale subordina concretamente l’esercizio dell’azione penale o la possibile condanna di un minore per gli stessi atti, fatti o comportamenti contestati nello Stato membro emittente. Ciò chiarito, l’articolo prova ad approfondire le ragioni per le quali una simile soluzione appare coerente ed equilibrata con il sistema di cooperazione istituito dalla decisione quadro 2002/584, nella misura in cui si rivela in grado di contemperare i differenti interessi coinvolti, assicurando al contempo una adeguata protezione dei diritti fondamentali dei minori e la salvaguardia della leale collaborazione giudiziaria a livello europeo.
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