Il saggio, pubblicato nel 1999, è una radicale critica al dibattito della civilistica relativo alla efficacia del mandato senza rappresentanza – se gli acquisti del mandatario transitino per un istante logico nel patrimonio di questo ovvero siano diretti al patrimonio del mandante –; dibattito che nel tempo ha finito per creare un “dogma” condizionante sia per la dottrina sia per la giurisprudenza (in primis, di Cassazione). La critica è condotta, anche con sensibilità comparatistica, attraverso l’analisi dei problemi operativi cui gli articoli 1705 – 1706 – 1707 c.c. intendono porre rimedio. Se ne deduce che tali disposizioni (base normativa della lettura qui contestata) intendono porre soltanto rimedi a fronte di abusi del mandatario ai danni del mandante (artt. 1705 e 1706 c.c.; inclusi, fra gli altri, gli abusi consistenti nella disposizione dei beni acquisiti a favore di terzi acquirenti), ovvero a fronte dell’aggressione dei beni acquisiti dal mandatario da parte dei creditori di quest’ultimo (art. 1707 c.c., secondo una tecnica peraltro simmetrica a quella codificata negli articoli 2914 e 2915 c.c.). In questa prospettiva, risulta del tutto infondato desumere un acquisto della proprietà in capo al mandatario, solo perché di “rivendicazione” si parla sia nell’art. 1706 c.c. sia nell’art. 948 c.c., anche perché le azioni disciplinate in quelle disposizioni sono del tutto diverse, per i conflitti considerati e per gli oneri probatori richiesti (anzitutto dalla giurisprudenza, che richiede all’attore la prova “diabolica” della continuità degli acquisti dal proprio avente causa diretto a risalire fino all’acquisto a titolo originario solo nella tutela di cui all’art. 948 c.c.). In conclusione, la c.d. proprietà del mandatario non è che l’ipostasi di una disciplina di negoziazioni.

La c.d. proprietà del mandatario

SALAMONE, Luigi
1999-01-01

Abstract

Il saggio, pubblicato nel 1999, è una radicale critica al dibattito della civilistica relativo alla efficacia del mandato senza rappresentanza – se gli acquisti del mandatario transitino per un istante logico nel patrimonio di questo ovvero siano diretti al patrimonio del mandante –; dibattito che nel tempo ha finito per creare un “dogma” condizionante sia per la dottrina sia per la giurisprudenza (in primis, di Cassazione). La critica è condotta, anche con sensibilità comparatistica, attraverso l’analisi dei problemi operativi cui gli articoli 1705 – 1706 – 1707 c.c. intendono porre rimedio. Se ne deduce che tali disposizioni (base normativa della lettura qui contestata) intendono porre soltanto rimedi a fronte di abusi del mandatario ai danni del mandante (artt. 1705 e 1706 c.c.; inclusi, fra gli altri, gli abusi consistenti nella disposizione dei beni acquisiti a favore di terzi acquirenti), ovvero a fronte dell’aggressione dei beni acquisiti dal mandatario da parte dei creditori di quest’ultimo (art. 1707 c.c., secondo una tecnica peraltro simmetrica a quella codificata negli articoli 2914 e 2915 c.c.). In questa prospettiva, risulta del tutto infondato desumere un acquisto della proprietà in capo al mandatario, solo perché di “rivendicazione” si parla sia nell’art. 1706 c.c. sia nell’art. 948 c.c., anche perché le azioni disciplinate in quelle disposizioni sono del tutto diverse, per i conflitti considerati e per gli oneri probatori richiesti (anzitutto dalla giurisprudenza, che richiede all’attore la prova “diabolica” della continuità degli acquisti dal proprio avente causa diretto a risalire fino all’acquisto a titolo originario solo nella tutela di cui all’art. 948 c.c.). In conclusione, la c.d. proprietà del mandatario non è che l’ipostasi di una disciplina di negoziazioni.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11580/7524
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