Lo scritto commenta tre provvedimenti giudiziari (T. Torino, 26/10/1994 [sent.]; T. Milano, 29/4/1994 [sent.]; P. Alba, 24/11/1992 [ord.]) che pronunciano in senso contrastante in materia di autografia delle sottoscrizioni cambiarie e ipotizza una soluzione “gradata” per classi e tipi di titoli di credito. Ferma restando la necessità dell’autografia quale garanzia della verità dell’assunzione di paternità della dichiarazione cartolare nei titoli emessi individualmente, la stessa garanzia viene surrogata dal procedimento di emissione testualmente rispetto ai titoli di massa e, plausibilmente, anche rispetto ai titoli individuali emessi in serie da società per azioni od enti organizzativamente equivalenti (si propone a questo proposito di abbandonare tale terminologia attestata per parlare di [a] titoli emessi in serie chiusa in senso forte [es. azioni ed obbligazioni], per i quali la sovraemissione rappresenta un’anomalia del procedimento di emissione e dà contenuto ad un’eccezione di tipo reale; nonché di [b] titoli emessi in serie chiusa in senso debole [es. cambiali finanziarie e, un tempo, mini-assegni] per i quali, stante la minore articolazione del procedimento di emissione [qui limitati alla nomina e alla pubblicità dei poteri di firma del legale rappresentante dell’ente emittente], la sovraemissione costituisce soltanto materia di una eccezione di tipo personale).

“Sottoscrizione meccanica” e “firma” dei titoli cambiari

SALAMONE, Luigi
1996-01-01

Abstract

Lo scritto commenta tre provvedimenti giudiziari (T. Torino, 26/10/1994 [sent.]; T. Milano, 29/4/1994 [sent.]; P. Alba, 24/11/1992 [ord.]) che pronunciano in senso contrastante in materia di autografia delle sottoscrizioni cambiarie e ipotizza una soluzione “gradata” per classi e tipi di titoli di credito. Ferma restando la necessità dell’autografia quale garanzia della verità dell’assunzione di paternità della dichiarazione cartolare nei titoli emessi individualmente, la stessa garanzia viene surrogata dal procedimento di emissione testualmente rispetto ai titoli di massa e, plausibilmente, anche rispetto ai titoli individuali emessi in serie da società per azioni od enti organizzativamente equivalenti (si propone a questo proposito di abbandonare tale terminologia attestata per parlare di [a] titoli emessi in serie chiusa in senso forte [es. azioni ed obbligazioni], per i quali la sovraemissione rappresenta un’anomalia del procedimento di emissione e dà contenuto ad un’eccezione di tipo reale; nonché di [b] titoli emessi in serie chiusa in senso debole [es. cambiali finanziarie e, un tempo, mini-assegni] per i quali, stante la minore articolazione del procedimento di emissione [qui limitati alla nomina e alla pubblicità dei poteri di firma del legale rappresentante dell’ente emittente], la sovraemissione costituisce soltanto materia di una eccezione di tipo personale).
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