Il regionalismo differenziato rappresentava in passato un tema di dibattito soprattutto nella prospettiva comparatistica del raffronto tra diversi ordinamenti giuridici statali, con particolare riferimento all'ordinamento spagnolo. A seguito della revisione del Titolo V, realizzata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, tuttavia, il tema ha acquistato una sua centralità anche con riferimento al diritto positivo interno, poiché, nell’ultimo comma dell’articolo 116 della Costituzione, è stata prevista la possibilità che singole regioni di diritto comune chiedano “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. La disposizione costituzionale richiamata è rimasta sinora inattuata ma, sul finire della passata legislatura, su iniziativa di alcune regioni settentrionali (Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna), sono stati avviati dei procedimenti, volti a dare concreta realizzazione alla previsione costituzionale, che hanno dato luogo alla stipula di formali preintese col Governo Gentiloni. Nella parte iniziale della legislatura in corso, il processo di riforma è giunto in una fase avanzata per quanto concerne la definizione da parte dei c.d. tavoli tecnici dei contenuti delle intese da stipulare tra lo Stato e le tre regioni suindicate, anche se la relativa documentazione non è stata pubblicata ufficialmente. Nel frattempo, anche le altre regioni ad autonomia ordinaria, fatta eccezione per Abruzzo e Molise, hanno mosso i primi passi nella stessa direzione. Si tratta, dal punto di vista formale, di ipotesi di riforma che non determinerebbero una revisione del testo della Costituzione ma che, ciò nonostante, per il loro contenuto, potrebbero incidere, profondamente, sull’assetto della nostra forma di Stato, intesa come l'insieme delle relazioni giuridiche intercorrenti tra cittadini e istituzioni.

Prefazione

Fulvio Pastore
2019-01-01

Abstract

Il regionalismo differenziato rappresentava in passato un tema di dibattito soprattutto nella prospettiva comparatistica del raffronto tra diversi ordinamenti giuridici statali, con particolare riferimento all'ordinamento spagnolo. A seguito della revisione del Titolo V, realizzata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, tuttavia, il tema ha acquistato una sua centralità anche con riferimento al diritto positivo interno, poiché, nell’ultimo comma dell’articolo 116 della Costituzione, è stata prevista la possibilità che singole regioni di diritto comune chiedano “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. La disposizione costituzionale richiamata è rimasta sinora inattuata ma, sul finire della passata legislatura, su iniziativa di alcune regioni settentrionali (Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna), sono stati avviati dei procedimenti, volti a dare concreta realizzazione alla previsione costituzionale, che hanno dato luogo alla stipula di formali preintese col Governo Gentiloni. Nella parte iniziale della legislatura in corso, il processo di riforma è giunto in una fase avanzata per quanto concerne la definizione da parte dei c.d. tavoli tecnici dei contenuti delle intese da stipulare tra lo Stato e le tre regioni suindicate, anche se la relativa documentazione non è stata pubblicata ufficialmente. Nel frattempo, anche le altre regioni ad autonomia ordinaria, fatta eccezione per Abruzzo e Molise, hanno mosso i primi passi nella stessa direzione. Si tratta, dal punto di vista formale, di ipotesi di riforma che non determinerebbero una revisione del testo della Costituzione ma che, ciò nonostante, per il loro contenuto, potrebbero incidere, profondamente, sull’assetto della nostra forma di Stato, intesa come l'insieme delle relazioni giuridiche intercorrenti tra cittadini e istituzioni.
2019
978-88-13-37092-3
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