Prendendosi spunto dalla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 580 del codice penale sollevata dalla Corte d'Assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018, si mette in evidenza come nell'ordinamento costituzionale italiano esista un diritto inviolabile alla vita, sebbene tale diritto non implichi né il dovere costituzionale di vivere, né, per converso, il diritto inviolabile al suicidio. La questione sollevata dalla Corte d'Assise di Milano incide su scelte discrezionali del legislatore che involgono indirizzi di politica criminale, chiedendo una decisione eccessivamente demolitoria. Ne discende la difficoltà per la Corte costituzionale di adottare una sentenza che segua il verso indicato dal giudice remittente. Sarebbe quanto mai opportuno che fosse il legislatore ad adottare una soluzione normativa che tenga conto del bilanciamento tra i vari beni costituzionali in gioco ma appare altamente improbabile che ciò accada. Appare, quindi, prevedibile che la Corte costituzionale si veda costretta, all'esito della prossima udienza di discussione, a risolvere la questione adottando una sentenza riduttiva dai confini molto più circoscritti rispetto a quelli prospettati dal giudice a quo.

Alcune riflessioni sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise di Milano con ordinanza del 14.2.2018 con riferimento al reato di aiuto al suicidio

Fulvio Pastore
2019-01-01

Abstract

Prendendosi spunto dalla questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 580 del codice penale sollevata dalla Corte d'Assise di Milano con ordinanza del 14 febbraio 2018, si mette in evidenza come nell'ordinamento costituzionale italiano esista un diritto inviolabile alla vita, sebbene tale diritto non implichi né il dovere costituzionale di vivere, né, per converso, il diritto inviolabile al suicidio. La questione sollevata dalla Corte d'Assise di Milano incide su scelte discrezionali del legislatore che involgono indirizzi di politica criminale, chiedendo una decisione eccessivamente demolitoria. Ne discende la difficoltà per la Corte costituzionale di adottare una sentenza che segua il verso indicato dal giudice remittente. Sarebbe quanto mai opportuno che fosse il legislatore ad adottare una soluzione normativa che tenga conto del bilanciamento tra i vari beni costituzionali in gioco ma appare altamente improbabile che ciò accada. Appare, quindi, prevedibile che la Corte costituzionale si veda costretta, all'esito della prossima udienza di discussione, a risolvere la questione adottando una sentenza riduttiva dai confini molto più circoscritti rispetto a quelli prospettati dal giudice a quo.
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