La disciplina delle misure di prevenzione – oggetto di ripetuti interventi del legislatore e, da ultimo, di un ambizioso tentativo di riforma organica1 – pone all’interprete questioni giuridiche di estrema complessità. Il primo, fondamentale aspetto problematico attiene alla individuazione della loro natura giuridica, che le situa a ridosso del labile confine tra rimedi di diritto amministrativo, rispetto ai quali si differenziano per la caratteristica di incidere significativamente sulla libertà personale, e sanzioni di diritto penale, a cui non possono essere pienamente assimilate perché non presuppongono il verificarsi (né la prova) di un fatto di reato2. Incerta, di conseguenza, è la finalità da esse perseguita, oscillante tra le diverse esigenze di prevenire condotte di rilievo penale – o anche soltanto dannose o pericolose – e di approntare una risposta, inevitabilmente sanzionatoria, alla già avvenuta commissione di un fatto reputato antisociale. Qualificate come «praeter delictum», «ante delictum» o «post delictum», le misure di prevenzione divengono, di volta in volta, strumento per colpire determinati status soggettivi, a prescindere da effettive responsabilità, oppure per sopperire a carenze probatorie che non consentirebbero l’irrogazione della sanzione penale al presunto autore dell’illecito3. Appare evidente come la materia costituisca un unicum all’interno del nostro ordinamento, di difficilissima armonizzazione con il sistema dei valori costituzionali, in particolare con i canoni di determinatezza e tassatività, oltre che con alcuni, fondamentali diritti di natura processuale.

Misure di prevenzione

Giuseppe Della Monica
2017-01-01

Abstract

La disciplina delle misure di prevenzione – oggetto di ripetuti interventi del legislatore e, da ultimo, di un ambizioso tentativo di riforma organica1 – pone all’interprete questioni giuridiche di estrema complessità. Il primo, fondamentale aspetto problematico attiene alla individuazione della loro natura giuridica, che le situa a ridosso del labile confine tra rimedi di diritto amministrativo, rispetto ai quali si differenziano per la caratteristica di incidere significativamente sulla libertà personale, e sanzioni di diritto penale, a cui non possono essere pienamente assimilate perché non presuppongono il verificarsi (né la prova) di un fatto di reato2. Incerta, di conseguenza, è la finalità da esse perseguita, oscillante tra le diverse esigenze di prevenire condotte di rilievo penale – o anche soltanto dannose o pericolose – e di approntare una risposta, inevitabilmente sanzionatoria, alla già avvenuta commissione di un fatto reputato antisociale. Qualificate come «praeter delictum», «ante delictum» o «post delictum», le misure di prevenzione divengono, di volta in volta, strumento per colpire determinati status soggettivi, a prescindere da effettive responsabilità, oppure per sopperire a carenze probatorie che non consentirebbero l’irrogazione della sanzione penale al presunto autore dell’illecito3. Appare evidente come la materia costituisca un unicum all’interno del nostro ordinamento, di difficilissima armonizzazione con il sistema dei valori costituzionali, in particolare con i canoni di determinatezza e tassatività, oltre che con alcuni, fondamentali diritti di natura processuale.
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