Il saggio analizza la possibilità di configurare a favore di cittadini interessi meritevoli di tutela, che attengono alla qualità della funzione e dei servizi pubblici erogati da una pubblica amministrazione. In particolare, la riflessione si incentra sulla rilevanza giuridica che il d.gls. 150/2009 assegna all’obiettivo, imposto alle amministrazioni, ex art. 2 d.lgs. 150/2009, di raggiungere «elevati standard qualitativi ed economici del servizio». La legge, infatti, nel modificare i sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, esplicita la volontà di assicurare che l’offerta dei servizi e delle prestazioni sia conforme «agli standard internazionali di qualità». Queste indicazioni sembrerebbero, quindi, confermare che le amministrazioni siano obbligate al perseguimento di qualcosa di più del risultato, inteso nella sua tradizionale accezione di ‘efficientismo’, e che la legge individua nel raggiungimento di un elevato livello di benessere dei cittadini. In questo contesto, inoltre, un contributo significativo nel riconoscimento del rilievo giuridico della qualità della funzione è stato offerto dalla disciplina della c.d. class action pubblica, di cui al d.lgs. 198/2009, che costituisce una azione volta ad assicurare il perseguimento degli standard di efficienza predeterminati dalla p.a. in fase di programmazione.

EFFICIENZA PUBBLICA E SOGGETTIVITÀ DELLA TUTELA

MARGHERITA INTERLANDI
2018-01-01

Abstract

Il saggio analizza la possibilità di configurare a favore di cittadini interessi meritevoli di tutela, che attengono alla qualità della funzione e dei servizi pubblici erogati da una pubblica amministrazione. In particolare, la riflessione si incentra sulla rilevanza giuridica che il d.gls. 150/2009 assegna all’obiettivo, imposto alle amministrazioni, ex art. 2 d.lgs. 150/2009, di raggiungere «elevati standard qualitativi ed economici del servizio». La legge, infatti, nel modificare i sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, esplicita la volontà di assicurare che l’offerta dei servizi e delle prestazioni sia conforme «agli standard internazionali di qualità». Queste indicazioni sembrerebbero, quindi, confermare che le amministrazioni siano obbligate al perseguimento di qualcosa di più del risultato, inteso nella sua tradizionale accezione di ‘efficientismo’, e che la legge individua nel raggiungimento di un elevato livello di benessere dei cittadini. In questo contesto, inoltre, un contributo significativo nel riconoscimento del rilievo giuridico della qualità della funzione è stato offerto dalla disciplina della c.d. class action pubblica, di cui al d.lgs. 198/2009, che costituisce una azione volta ad assicurare il perseguimento degli standard di efficienza predeterminati dalla p.a. in fase di programmazione.
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