Con il passare del tempo, l’intramontabile tema dell’obbligo di motivazione del provvedimento decisorio e del relativo controllo affidato al giudice di legittimità si arricchisce di contenuti. L’analisi dell’Autore transita inevitabilmente attraverso il sentiero tracciato nel 2006 dalla legge Pecorella, quello del “ragionevole dubbio”, il quale costituisce irrinunciabile punto di riferimento e di orientamento in materia ed approda alla introduzione di una inedita ipotesi di rinnovazione voluta dai giudici “strasburghesi”, e sostanzialmente accolta dalla nostra giurisprudenza di legittimità, in caso di affermazione di responsabilità dell’imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive.
Obbligo di motivazione e "ragionevole dubbio"
DELL'ANNO, Pierpaolo
2017-01-01
Abstract
Con il passare del tempo, l’intramontabile tema dell’obbligo di motivazione del provvedimento decisorio e del relativo controllo affidato al giudice di legittimità si arricchisce di contenuti. L’analisi dell’Autore transita inevitabilmente attraverso il sentiero tracciato nel 2006 dalla legge Pecorella, quello del “ragionevole dubbio”, il quale costituisce irrinunciabile punto di riferimento e di orientamento in materia ed approda alla introduzione di una inedita ipotesi di rinnovazione voluta dai giudici “strasburghesi”, e sostanzialmente accolta dalla nostra giurisprudenza di legittimità, in caso di affermazione di responsabilità dell’imputato pronunciata dal giudice di appello su impugnazione del pubblico ministero, in riforma di una sentenza assolutoria fondata sulla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.