Le rogatorie costituiscono lo strumento giuridico attraverso cui, in forza di accordi internazionali, l’autorità giudiziaria procedente ottiene il compimento, da parte di organi di altro Stato, di atti del procedimento penale su territorio estero, così da superare le rigide preclusioni connesse al principio di sovranità. L’istituto sembra destinato ad una funzione sempre più residuale, atteso il progressivo affermarsi di nuove forme di cooperazione giudiziaria, volte a semplificare la circolazione transnazionale di elementi probatori utili all’accertamento penale. Le regole connotate da maggiori profili di criticità, specie nell’applicazione pratica, sono quelle che attengono alla utilizzabilità, da parte dell’autorità richiedente, degli elementi di prova acquisiti mediante rogatoria, posto che la formazione di detti elementi avviene, di regola, nel rispetto della normativa dello Stato richiesto: le discrasie spesso ravvisabili tra diversi ordinamenti — con riferimento, in particolare, alle garanzie dell’accusato e all’attendibilità del risultato probatorio — possono determinare, infatti, l’insorgenza di vizi processuali che pregiudicano, in tutto o in parte, la validità e l’efficacia dimostrativa dell’atto compiuto mediante rogatoria.
Rogatorie
Giuseppe Della Monica
2016-01-01
Abstract
Le rogatorie costituiscono lo strumento giuridico attraverso cui, in forza di accordi internazionali, l’autorità giudiziaria procedente ottiene il compimento, da parte di organi di altro Stato, di atti del procedimento penale su territorio estero, così da superare le rigide preclusioni connesse al principio di sovranità. L’istituto sembra destinato ad una funzione sempre più residuale, atteso il progressivo affermarsi di nuove forme di cooperazione giudiziaria, volte a semplificare la circolazione transnazionale di elementi probatori utili all’accertamento penale. Le regole connotate da maggiori profili di criticità, specie nell’applicazione pratica, sono quelle che attengono alla utilizzabilità, da parte dell’autorità richiedente, degli elementi di prova acquisiti mediante rogatoria, posto che la formazione di detti elementi avviene, di regola, nel rispetto della normativa dello Stato richiesto: le discrasie spesso ravvisabili tra diversi ordinamenti — con riferimento, in particolare, alle garanzie dell’accusato e all’attendibilità del risultato probatorio — possono determinare, infatti, l’insorgenza di vizi processuali che pregiudicano, in tutto o in parte, la validità e l’efficacia dimostrativa dell’atto compiuto mediante rogatoria.File | Dimensione | Formato | |
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