La comunicazione rappresenta un “atto atipico” dell’Unione europea, adottato principalmente dalla Commissione, cui la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto una specifica efficacia di soft law, ossia l’idoneità a produrre un effetto conformativo nei riguardi della futura azione dell’istituzione emanante, e un correlato effetto di liceità nei confronti delle condotte dei privati o degli Stati membri che ad essa si adeguano. Il lavoro analizza l'evoluzione di tale giurisprudenza e il più recente orientamento espresso dalla Corte nella pronuncia Grecia/Commissione, laddove i giudici di Lussemburgo hanno precisato e delimitato la portata della succitata efficacia di soft law in relazione all’ambito specifico degli aiuti di Stato, statuendo che la Commissione è vincolata alle comunicazioni solo nei limiti in cui le regole ivi previste rispettino le norme del Trattato, e a condizione che la loro applicazione non sia meccanica, ma lasci intatto il margine di manovra di cui gode la stessa Commissione nell’attuazione delle politiche europee, al fine di tener conto delle evoluzioni economiche o giuridiche dei settori disciplinati.

La limitazione degli effetti di soft law delle comunicazioni della Commissione: il caso Grecia c. Commissione.

DE LUCA, Piero
2016-01-01

Abstract

La comunicazione rappresenta un “atto atipico” dell’Unione europea, adottato principalmente dalla Commissione, cui la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto una specifica efficacia di soft law, ossia l’idoneità a produrre un effetto conformativo nei riguardi della futura azione dell’istituzione emanante, e un correlato effetto di liceità nei confronti delle condotte dei privati o degli Stati membri che ad essa si adeguano. Il lavoro analizza l'evoluzione di tale giurisprudenza e il più recente orientamento espresso dalla Corte nella pronuncia Grecia/Commissione, laddove i giudici di Lussemburgo hanno precisato e delimitato la portata della succitata efficacia di soft law in relazione all’ambito specifico degli aiuti di Stato, statuendo che la Commissione è vincolata alle comunicazioni solo nei limiti in cui le regole ivi previste rispettino le norme del Trattato, e a condizione che la loro applicazione non sia meccanica, ma lasci intatto il margine di manovra di cui gode la stessa Commissione nell’attuazione delle politiche europee, al fine di tener conto delle evoluzioni economiche o giuridiche dei settori disciplinati.
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