La securitization d’origine anglosassone tradotta in termini giuridici in cartolarizzazione ha avuto ingresso nell’ordinamento italiano con la L. n. 130/1999 130 e offre un modello a prevalente indirizzo di diritto finanziario e bancario. L’originator acquista, anche in blocco, crediti pecuniari, presenti e futuri, provenienti da contratti d’impresa già stipulati o da stipulare. L’originator cede questi crediti ad una “società veicolo” che li gestisce e li converte in titoli cartolari e ne cura la collocazione nei mercati. La massa dei crediti, presenti nel patrimonio della parte cessionaria, costituisce, un patrimonio separato a garanzia dell’integrità dei crediti stessi. Il prezzo dell’acquisto dei titoli è destinato a far fronte al pagamento della cessione dei crediti. Chiara è la finalizzazione del sistema a garanzia degli interessi dei risparmiatori-investitori, assistiti fra l’altro dai controlli di rating, dall’intervento di altri operatori intermediari e della legislazione bancaria. Sui contratti intercorrenti nel procedimento della cartolarizzazione ampio è il dibattito dottrinale. Da un lato la cartolarizzazione ha reso piú snelle e piú flessibili le strutture operative creditizie, dall’altro, però, ha solo accantonato ma non del tutto eluso il rischio della inesigibilità dei crediti portati dai titoli sottoscritti, come la nota crisi sub-prime ha palesemente evidenziato.
Cartolarizzazione, patrimonio separato e limiti alle garanzie per gli investitori
VERDE, Camillo
2014-01-01
Abstract
La securitization d’origine anglosassone tradotta in termini giuridici in cartolarizzazione ha avuto ingresso nell’ordinamento italiano con la L. n. 130/1999 130 e offre un modello a prevalente indirizzo di diritto finanziario e bancario. L’originator acquista, anche in blocco, crediti pecuniari, presenti e futuri, provenienti da contratti d’impresa già stipulati o da stipulare. L’originator cede questi crediti ad una “società veicolo” che li gestisce e li converte in titoli cartolari e ne cura la collocazione nei mercati. La massa dei crediti, presenti nel patrimonio della parte cessionaria, costituisce, un patrimonio separato a garanzia dell’integrità dei crediti stessi. Il prezzo dell’acquisto dei titoli è destinato a far fronte al pagamento della cessione dei crediti. Chiara è la finalizzazione del sistema a garanzia degli interessi dei risparmiatori-investitori, assistiti fra l’altro dai controlli di rating, dall’intervento di altri operatori intermediari e della legislazione bancaria. Sui contratti intercorrenti nel procedimento della cartolarizzazione ampio è il dibattito dottrinale. Da un lato la cartolarizzazione ha reso piú snelle e piú flessibili le strutture operative creditizie, dall’altro, però, ha solo accantonato ma non del tutto eluso il rischio della inesigibilità dei crediti portati dai titoli sottoscritti, come la nota crisi sub-prime ha palesemente evidenziato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.