Con la sentenza annotata la Suprema Corte sostiene, sia pure in via di «obiter dictum», che il giudice tributario possa acquisire d’ufficio dall’Am-ministrazione finanziaria «informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa», come prevede l’art. 213 c.p.c., pur quando l’Amministrazione finanziaria sia parte del processo. Tale tesi lascia alquanto perplessi: se è vero che già la Corte costituzionale ha riconosciuto in capo al giudice tributario il potere di chiedere informazioni scritte alla Pubblica amministrazione, è altrettanto vero che attraverso il richiamo all’art. 213 c.p.c. la Consulta si è ben guardata dal sostenere l’utilizzabilità di tale potere anche nei confronti dell’Ufficio tributario quando questo stesso Ufficio sia parte del processo tributario.
Il giudice tributario può acquisire d’ufficio le prove dei fatti costitutivi della pretesa erariale? Un pericoloso obiter dictum della Cassazione
CIPOLLA, GIUSEPPE
2012-01-01
Abstract
Con la sentenza annotata la Suprema Corte sostiene, sia pure in via di «obiter dictum», che il giudice tributario possa acquisire d’ufficio dall’Am-ministrazione finanziaria «informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa», come prevede l’art. 213 c.p.c., pur quando l’Amministrazione finanziaria sia parte del processo. Tale tesi lascia alquanto perplessi: se è vero che già la Corte costituzionale ha riconosciuto in capo al giudice tributario il potere di chiedere informazioni scritte alla Pubblica amministrazione, è altrettanto vero che attraverso il richiamo all’art. 213 c.p.c. la Consulta si è ben guardata dal sostenere l’utilizzabilità di tale potere anche nei confronti dell’Ufficio tributario quando questo stesso Ufficio sia parte del processo tributario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.