Le disposizioni costituzionali dalle quali si ricava, attraverso una lettura logico-sistematica, il principio costituzionale di laicità della Repubblica italiana, si mostrano particolarmente elastiche, ovvero possono essere assoggettate a una pluralità di itinerari ermeneutici. Il carattere aperto di tali disposizioni dipende, in larga parte, dal carattere pattizio (o convenzionale della Costituzione del 1947). La giurisprudenza costituzionale ha mostrato, con le sue evoluzioni, come i margini di elasticità indicati consentano degli adattamenti della disciplina in questione ai mutamenti dei contesti politico-sociali. Tuttavia, è chiaro come il superamento del modello di laicità tracciato dal Costituente nel 1947 - nel senso di porre su uno stesso piano la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose – non potrebbe certo avvenire per via di legislazione ordinaria e/o di interpretazione giurisprudenziale, ma richiederebbe un nuovo patto costituzionale. Le condizioni storiche e politiche non sembrano andare nel senso indicato; anzi, i fenomeni di secolarizzazione e di “scristianizzazione” di alcune componenti del corpo sociale sembrano attraversare una fase di riflusso; mentre, le tensioni e le problematiche indotte dai flussi migratori, e dalla conseguente caratterizzazione in senso multietnico e multiculturale della società italiana, risvegliano nella maggioranza della popolazione le ragioni e il senso di una dimensione identitaria. L’idea di imporre all’ordinamento la camicia di forza di modelli di laicità teorici, basati su astratte costruzioni filosofiche, appare quanto mai velleitaria; perché non tiene conto della dimensione storica dei fenomeni giuridici in questione e dei valori normativi che, anche grazie a tali processi storici, emergono.

Principio costituzionale di laicità della Repubblica italiana e trattamento giurisdizionale delle discriminazioni religiose

PASTORE, Fulvio
2012-01-01

Abstract

Le disposizioni costituzionali dalle quali si ricava, attraverso una lettura logico-sistematica, il principio costituzionale di laicità della Repubblica italiana, si mostrano particolarmente elastiche, ovvero possono essere assoggettate a una pluralità di itinerari ermeneutici. Il carattere aperto di tali disposizioni dipende, in larga parte, dal carattere pattizio (o convenzionale della Costituzione del 1947). La giurisprudenza costituzionale ha mostrato, con le sue evoluzioni, come i margini di elasticità indicati consentano degli adattamenti della disciplina in questione ai mutamenti dei contesti politico-sociali. Tuttavia, è chiaro come il superamento del modello di laicità tracciato dal Costituente nel 1947 - nel senso di porre su uno stesso piano la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose – non potrebbe certo avvenire per via di legislazione ordinaria e/o di interpretazione giurisprudenziale, ma richiederebbe un nuovo patto costituzionale. Le condizioni storiche e politiche non sembrano andare nel senso indicato; anzi, i fenomeni di secolarizzazione e di “scristianizzazione” di alcune componenti del corpo sociale sembrano attraversare una fase di riflusso; mentre, le tensioni e le problematiche indotte dai flussi migratori, e dalla conseguente caratterizzazione in senso multietnico e multiculturale della società italiana, risvegliano nella maggioranza della popolazione le ragioni e il senso di una dimensione identitaria. L’idea di imporre all’ordinamento la camicia di forza di modelli di laicità teorici, basati su astratte costruzioni filosofiche, appare quanto mai velleitaria; perché non tiene conto della dimensione storica dei fenomeni giuridici in questione e dei valori normativi che, anche grazie a tali processi storici, emergono.
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