Le questioni connesse ai temi del pluralismo religioso e della laicità delle istituzioni pubbliche, mettono particolarmente in luce la fondamentale opera realizzata dalla giurisprudenza delle Alte Corti europee, delle Corti Costituzionali e dei giudici comuni. Giudici che dialogano sui singoli casi e che intrecciano proficuamente le loro argomentazioni, contaminandosi e condizionandosi vicendevolmente. Il ruolo della giurisprudenza, inoltre, come pure si ritiene emerga chiaramente dalla ricerca condotta, non si limita semplicemente a una funzione ermeneutica ma sfocia spesso in una vera e propria funzione di produzione normativa, erodendo sempre più la distinzione classica degli ordinamenti giuridici in sistemi di civil law e sistemi di common law. In ogni caso, come evidenzia il percorso di ricerca seguito, nel campo del pluralismo religioso e della laicità delle Istituzioni pubbliche, pur censurando alcuni casi di discriminazione, la giurisprudenza delle Alte Corti europee ha sempre riconosciuto l’esistenza di un ampio margine di apprezzamento in favore dei Paesi membri. Questo orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, finisce per responsabilizzare ulteriormente le Corti costituzionali nazionali, i giudici comuni e le autorità amministrative competenti, chiamandoli a svolgere, nell’ambito esaminato, un ruolo quanto mai decisivo.
Principe constitutionnel de laïcité de la République italienne et traitement juridictionnel des discriminations religieuses en Italie
PASTORE, Fulvio
2011-01-01
Abstract
Le questioni connesse ai temi del pluralismo religioso e della laicità delle istituzioni pubbliche, mettono particolarmente in luce la fondamentale opera realizzata dalla giurisprudenza delle Alte Corti europee, delle Corti Costituzionali e dei giudici comuni. Giudici che dialogano sui singoli casi e che intrecciano proficuamente le loro argomentazioni, contaminandosi e condizionandosi vicendevolmente. Il ruolo della giurisprudenza, inoltre, come pure si ritiene emerga chiaramente dalla ricerca condotta, non si limita semplicemente a una funzione ermeneutica ma sfocia spesso in una vera e propria funzione di produzione normativa, erodendo sempre più la distinzione classica degli ordinamenti giuridici in sistemi di civil law e sistemi di common law. In ogni caso, come evidenzia il percorso di ricerca seguito, nel campo del pluralismo religioso e della laicità delle Istituzioni pubbliche, pur censurando alcuni casi di discriminazione, la giurisprudenza delle Alte Corti europee ha sempre riconosciuto l’esistenza di un ampio margine di apprezzamento in favore dei Paesi membri. Questo orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, finisce per responsabilizzare ulteriormente le Corti costituzionali nazionali, i giudici comuni e le autorità amministrative competenti, chiamandoli a svolgere, nell’ambito esaminato, un ruolo quanto mai decisivo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.