Monografia che, alla stregua della interpretazione della disciplina normativa relativa ai poteri probatori officiosi del giudice nel corso del procedimento, anche nell’ambito dei procedimenti speciali caratterizzati dall’abdicazione dell’imputato al metodo del contraddittorio nella formazione della prova, ricostruisce i presupposti i limiti della neutralità probatoria del giudice quale essenziale caratteristica della sua imparzialita’ costituzionalmente imposta. Ciò, in ragione di un percorso ermeneutico che, attraverso la disamina delle diverse previsioni, mira in ultima analisi alla individuazione di un delicato punto di equilibrio tra la necessità di rispetto del limite costituzionale appena evocato e quella, pure caratterizzante la tenuta dell’intero ordinamento, di una pronuncia giurisdizionale che, nel settore penale tenga comunque conto della peculiare essenza degli interessi sottesi alle fattispecie integranti reato.
Officialità per la prova e neutralità della giurisdizione
DELL'ANNO, Pierpaolo
2008-01-01
Abstract
Monografia che, alla stregua della interpretazione della disciplina normativa relativa ai poteri probatori officiosi del giudice nel corso del procedimento, anche nell’ambito dei procedimenti speciali caratterizzati dall’abdicazione dell’imputato al metodo del contraddittorio nella formazione della prova, ricostruisce i presupposti i limiti della neutralità probatoria del giudice quale essenziale caratteristica della sua imparzialita’ costituzionalmente imposta. Ciò, in ragione di un percorso ermeneutico che, attraverso la disamina delle diverse previsioni, mira in ultima analisi alla individuazione di un delicato punto di equilibrio tra la necessità di rispetto del limite costituzionale appena evocato e quella, pure caratterizzante la tenuta dell’intero ordinamento, di una pronuncia giurisdizionale che, nel settore penale tenga comunque conto della peculiare essenza degli interessi sottesi alle fattispecie integranti reato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.