Voce enciclopedica aggiornata a fine febbraio 2011 sui significati assunti dalle locuzioni "prodotto finanziario", "strumento finanziario" e "valore mobiliare" nel codice civile e nelle legislazioni "di settore" italiane. Lo scritto compara altresì l'esperienza italiana con quelle di altri ordinamenti. Si raggiunge la conclusione che, nonostante la pretesa di sistematicità che anima le più recenti espressioni della nostra tecnica legislativa, ogni fattispecie risulta relativa alla propria disciplina e dunque la uniformità delle locuzioni "prodotto finanziario", "strumento finanziario", "valore mobiliare" denunziano promiscuità semantica sul piano della legislazione di mercato finanziario; unica costante concettuale rinvenibile è quella di "bene di secondo grado" - un bene (ex art. 810 c.c.) capace di soddisfare solo interessi pensabili all'interno di un ordinamento giuridico dato e correlato a situazioni giuridiche di tipo strumentale - capace di attrarre talune regole di circolazione della ricchezza (art. 1000 c.c.; art. 2800 c.c.; art. 1406 c.c., nella prospettiva ora del vigente art. 2346, comma 1, c.c.).
Prodotti, strumenti finanziari, valori mobiliari
SALAMONE, Luigi
2011-01-01
Abstract
Voce enciclopedica aggiornata a fine febbraio 2011 sui significati assunti dalle locuzioni "prodotto finanziario", "strumento finanziario" e "valore mobiliare" nel codice civile e nelle legislazioni "di settore" italiane. Lo scritto compara altresì l'esperienza italiana con quelle di altri ordinamenti. Si raggiunge la conclusione che, nonostante la pretesa di sistematicità che anima le più recenti espressioni della nostra tecnica legislativa, ogni fattispecie risulta relativa alla propria disciplina e dunque la uniformità delle locuzioni "prodotto finanziario", "strumento finanziario", "valore mobiliare" denunziano promiscuità semantica sul piano della legislazione di mercato finanziario; unica costante concettuale rinvenibile è quella di "bene di secondo grado" - un bene (ex art. 810 c.c.) capace di soddisfare solo interessi pensabili all'interno di un ordinamento giuridico dato e correlato a situazioni giuridiche di tipo strumentale - capace di attrarre talune regole di circolazione della ricchezza (art. 1000 c.c.; art. 2800 c.c.; art. 1406 c.c., nella prospettiva ora del vigente art. 2346, comma 1, c.c.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.