La voce enciclopedica è strutturata sulla risposta al quesito iniziale se quello della pubblicità nautica costituisca un regime speciale ed autonomo, se sia invece parte di una costruzione unitaria ovvero se, pur possedendo la medesima natura della pubblicità in generale, presenti particolari caratteri tipici dovuti alla specialità scientifica e normativa della materia di navigazione. Rispondere al quesito, dunque, significa risolvere il problema se prevalgono gli elementi differenziali propri della materia speciale o meno. E dall’esame della nozione e delle caratteristiche, nonché della disciplina dell’istituto in concreto emerge che la pubblicità del diritto speciale si allontana da quella di diritto comune soltanto per quei particolari aspetti del tema che richiedono apposita disciplina, (quali l’ampiezza degli effetti o la complessità delle forme), ma non certo per quanto riguarda la sua nozione e ciò in ragione del rapporto fra genere e specie, fra principi e norme, cioè, di diritto speciale e generale che regolano materie aventi medesima natura, rimanendo in un quadro di unitarietà della materia marittima ed aerea e di dinamica propria del diritto speciale. Emerge una realtà di fatto insopprimibile anche in tempi di decodificazione e globalizzazione del diritto: il diritto speciale vive e si evolve nel quadro unitario dell’ordinamento cui è legato come parte al tutto.
Pubblicità marittima e aeronautica
XERRI, Alessandra
2010-01-01
Abstract
La voce enciclopedica è strutturata sulla risposta al quesito iniziale se quello della pubblicità nautica costituisca un regime speciale ed autonomo, se sia invece parte di una costruzione unitaria ovvero se, pur possedendo la medesima natura della pubblicità in generale, presenti particolari caratteri tipici dovuti alla specialità scientifica e normativa della materia di navigazione. Rispondere al quesito, dunque, significa risolvere il problema se prevalgono gli elementi differenziali propri della materia speciale o meno. E dall’esame della nozione e delle caratteristiche, nonché della disciplina dell’istituto in concreto emerge che la pubblicità del diritto speciale si allontana da quella di diritto comune soltanto per quei particolari aspetti del tema che richiedono apposita disciplina, (quali l’ampiezza degli effetti o la complessità delle forme), ma non certo per quanto riguarda la sua nozione e ciò in ragione del rapporto fra genere e specie, fra principi e norme, cioè, di diritto speciale e generale che regolano materie aventi medesima natura, rimanendo in un quadro di unitarietà della materia marittima ed aerea e di dinamica propria del diritto speciale. Emerge una realtà di fatto insopprimibile anche in tempi di decodificazione e globalizzazione del diritto: il diritto speciale vive e si evolve nel quadro unitario dell’ordinamento cui è legato come parte al tutto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.