A circa un ventennio dalla sua prima apparizione, l’art. 19 relativo ai crimini internazionali, è stato depennato dalla più recente redazione del Progetto sulla responsabilità degli Stati, stesa dal relatore speciale Crawford, approvato dalla C.D.I. nella 53ª sessione del 2001. L'istituto è stato, infatti, sostituito dalle violazioni gravi di norme di diritto cogente. La ricordata modifica va ben oltre la semplice equiparazione dei crimini alle violazioni di norme inderogabili, difatti consente, nella nuova formulazione, anche l’invocazione della responsabilità di uno Stato da parte di soggetti non direttamente lesi dalla violazione, nelle ipotesi, secondo il commento del Relatore, di violazione di obblighi erga omnes. Ne deriva la necessità di fare, entro i limiti possibili, chiarezza sulle differenze ed affinità tra gli istituti dei crimini, dello ius cogens e delle obbligazioni erga omnes, tra i quali anche a causa di un quadro normativo non sempre esaustivo esistono interferenze e sovrapposizioni che meritano uno sforzo di approfondimento.

Le violazioni gravi dello jus cogens come distinte fattispecie di illecito internazionale” in Rivista della cooperazione giuridica internazionale

MAIELLO, Francesco
2008-01-01

Abstract

A circa un ventennio dalla sua prima apparizione, l’art. 19 relativo ai crimini internazionali, è stato depennato dalla più recente redazione del Progetto sulla responsabilità degli Stati, stesa dal relatore speciale Crawford, approvato dalla C.D.I. nella 53ª sessione del 2001. L'istituto è stato, infatti, sostituito dalle violazioni gravi di norme di diritto cogente. La ricordata modifica va ben oltre la semplice equiparazione dei crimini alle violazioni di norme inderogabili, difatti consente, nella nuova formulazione, anche l’invocazione della responsabilità di uno Stato da parte di soggetti non direttamente lesi dalla violazione, nelle ipotesi, secondo il commento del Relatore, di violazione di obblighi erga omnes. Ne deriva la necessità di fare, entro i limiti possibili, chiarezza sulle differenze ed affinità tra gli istituti dei crimini, dello ius cogens e delle obbligazioni erga omnes, tra i quali anche a causa di un quadro normativo non sempre esaustivo esistono interferenze e sovrapposizioni che meritano uno sforzo di approfondimento.
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