Nel contributo viene analizzata la lettura che i giuristi medievali diedero della costituzione Omnem, e in particolare del paragrafo 7 della costituzione medesima, avente ad oggetto la prescrizione imperiale di tradere i tria volumina esclusivamente in determinati luoghi. La prodigiosa operazione esegetica messa in atto dai doctores con la prospettiva di legittimare l’esistenza di Studia ubicati in città diverse da quelle contemplate nella Omnem (con specifico interesse per Bologna) viene esaminata anche alla luce della elaborazione del concetto di Studium generale.
La fortuna della ‘Omnem’ in età medievale: i luoghi di insegnamento del diritto
Paola Pasquino
2014-01-01
Abstract
Nel contributo viene analizzata la lettura che i giuristi medievali diedero della costituzione Omnem, e in particolare del paragrafo 7 della costituzione medesima, avente ad oggetto la prescrizione imperiale di tradere i tria volumina esclusivamente in determinati luoghi. La prodigiosa operazione esegetica messa in atto dai doctores con la prospettiva di legittimare l’esistenza di Studia ubicati in città diverse da quelle contemplate nella Omnem (con specifico interesse per Bologna) viene esaminata anche alla luce della elaborazione del concetto di Studium generale.File in questo prodotto:
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