Il contributo è volto a fornire una prognosi circa la futura decisione costituzionale, a seguito dell’ordinanza di remissione della Sez. I penale della Corte di Cassazione (ord. 3-18 giugno 2020, Pres. Mazzei, est. Santalucia) circa l'illegittimità delle norme che precludono la possibilità di accedere alla liberazione condizionale per il condannato all’ergastolo, che non si sia prestato a collaborare con la giustizia, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, Diversamente dal passato, la Corte è investita direttamente dalla disciplina concernente l’ergastolo ostativo, atteso che l’ordinanza di remissione concerne un istituto che trasforma la pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto. L’articolo tenta di “suggerisce” le ragioni per le quali la Consulta dovrebbe compiere un significativo passo in avanti rispetto a quanto fatto con la precedenza sentenza n. 253/2019 in tema di permessi premio. Anziché “ritrarre la pena”, limitarsi a dichiarare l’incostituzionalità del carattere assoluto della collaborazione per l’istituto in esame, spianando la strada ad altre future decisioni a grappolo, i giudici costituzionali dovrebbero procedere con l’illegittimità conseguenziale per tutti i benefici penitenziari, demolendo in sé la preclusione ostativa ed espellendo dall’ordinamento penitenziario una disposizione che “penitenziaria” non è. I tempi sono orami maturi per scrivere la parola fine ad un meccanismo che appare fortemente lesivo dei diritti fondamentali delle persone recluse, privandole di quel residuo di speranza e di responsabilità verso il proprio futuro che nessuna pena può legittimamente cancellare
Liberazione condizionale e regime ostativo: perché non si può più tornare indietro
Grieco, Sarah
2020-01-01
Abstract
Il contributo è volto a fornire una prognosi circa la futura decisione costituzionale, a seguito dell’ordinanza di remissione della Sez. I penale della Corte di Cassazione (ord. 3-18 giugno 2020, Pres. Mazzei, est. Santalucia) circa l'illegittimità delle norme che precludono la possibilità di accedere alla liberazione condizionale per il condannato all’ergastolo, che non si sia prestato a collaborare con la giustizia, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, Diversamente dal passato, la Corte è investita direttamente dalla disciplina concernente l’ergastolo ostativo, atteso che l’ordinanza di remissione concerne un istituto che trasforma la pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto. L’articolo tenta di “suggerisce” le ragioni per le quali la Consulta dovrebbe compiere un significativo passo in avanti rispetto a quanto fatto con la precedenza sentenza n. 253/2019 in tema di permessi premio. Anziché “ritrarre la pena”, limitarsi a dichiarare l’incostituzionalità del carattere assoluto della collaborazione per l’istituto in esame, spianando la strada ad altre future decisioni a grappolo, i giudici costituzionali dovrebbero procedere con l’illegittimità conseguenziale per tutti i benefici penitenziari, demolendo in sé la preclusione ostativa ed espellendo dall’ordinamento penitenziario una disposizione che “penitenziaria” non è. I tempi sono orami maturi per scrivere la parola fine ad un meccanismo che appare fortemente lesivo dei diritti fondamentali delle persone recluse, privandole di quel residuo di speranza e di responsabilità verso il proprio futuro che nessuna pena può legittimamente cancellareI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.