Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l’effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell’ultimo decennio. L’accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l’indubbio merito di aver rafforzato l’armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella vicenda in commento, la Corte – a soluzione del contrasto sul diritto della persona offesa a proporre ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva (diversa dal divieto di espatrio e dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari), e della possibile violazione del diritto al contraddittorio cartolare riconosciuto dall’art. 299, c. 3, c.p.p. – risolve la quaestio in termini negativi. Alla luce del principio di tassatività delle impugnazioni, anche in senso soggettivo, viene esclusa l’esistenza del diritto di impugnazione, negando, così, alla vittima di reati violenti, pur titolare di poteri maggiori dell’ordinario, la qualità di parte del procedimento cautelare. La persona offesa potrà avvalersi del solo strumento previsto dall’art. 572 c.p.p. che le consente di proporre, al pubblico ministero, una richiesta motivata di impugnazione ad ogni effetto penale. Quella adottata dalle Sezioni Unite appare come una soluzione “intermedia”, non scevra da rischi di effettività. Tuttavia, rispetto ad un riconoscimento indiscriminato del diritto ad impugnare, consente un contemperamento più bilanciato degli opposti interessi vittima-indagato, garantendo il filtro preliminare di un organo pubblico, quale è il p.m., su un gravame potenzialmente incisivo sulla libertà personale. Resta, pur sempre, auspicabile un intervento del legislatore, in grado di pervenire ad una soluzione maggiormente equilibrata e coerente, che non debba far ricorso al principio di tassatività delle impugnazioni.

Sui reati commessi con violenza alla persona offesa e sugli strumenti di tutela. Tra intendimenti legislativi e inadeguatezza della tecnica normativa. Esame del caso risolto da Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 14 luglio 2022

Grieco, Sarah
2023-01-01

Abstract

Il presente contributo, esaminando il caso risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione con la pronuncia 36754 del 2022, si prefigge di approfondire l’effettività degli interventi normativi che hanno interessato il diritto penale in ordine ai reati commessi con violenza alla persona, nell’ultimo decennio. L’accresciuta sensibilità sociale intorno ai fenomeni della violenza domestica e di genere, ha moltiplicato gli strumenti di prevenzione e repressione. Pur avendo l’indubbio merito di aver rafforzato l’armamentario di tutele a favore delle vittime di reati violenti, le regole di protezione non sempre sono state adeguatamente calibrate alle innovazioni introdotte. Nella vicenda in commento, la Corte – a soluzione del contrasto sul diritto della persona offesa a proporre ricorso per cassazione, avverso l’ordinanza di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva (diversa dal divieto di espatrio e dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziari), e della possibile violazione del diritto al contraddittorio cartolare riconosciuto dall’art. 299, c. 3, c.p.p. – risolve la quaestio in termini negativi. Alla luce del principio di tassatività delle impugnazioni, anche in senso soggettivo, viene esclusa l’esistenza del diritto di impugnazione, negando, così, alla vittima di reati violenti, pur titolare di poteri maggiori dell’ordinario, la qualità di parte del procedimento cautelare. La persona offesa potrà avvalersi del solo strumento previsto dall’art. 572 c.p.p. che le consente di proporre, al pubblico ministero, una richiesta motivata di impugnazione ad ogni effetto penale. Quella adottata dalle Sezioni Unite appare come una soluzione “intermedia”, non scevra da rischi di effettività. Tuttavia, rispetto ad un riconoscimento indiscriminato del diritto ad impugnare, consente un contemperamento più bilanciato degli opposti interessi vittima-indagato, garantendo il filtro preliminare di un organo pubblico, quale è il p.m., su un gravame potenzialmente incisivo sulla libertà personale. Resta, pur sempre, auspicabile un intervento del legislatore, in grado di pervenire ad una soluzione maggiormente equilibrata e coerente, che non debba far ricorso al principio di tassatività delle impugnazioni.
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