Diversamente dal passato la Corte costituzionale, con l’ordinanza di remissione della Prima Sezione della Cassazione del 3 giugno 2020, meglio conosciuta come ordinanza Pezzino, è stata investita direttamente dalla disciplina concernente l’ergastolo ostativo. La Consulta, infatti, è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 58-ter dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui escludono dall’accesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia. Si tratta di un istituto che trasforma la pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto. Mentre la Consulta si appresta a decidere, il presente contributo intende porre l’accento su uno degli aspetti maggiormente critici delle scelte effettuate dai giudici costituzionali in materia di permessi premio e che potrebbe riproporsi, se non aggravarsi, con la pronuncia costituzionale sulla liberazione condizionale: il regime probatorio rafforzato.

Le peripezie probatorie del sicuro ravvedimento per il condannato non collaborante. Quali oneri della prova per superare la preclusione ostativa dell’art. 4bis dell’Ordinamento penitenziario?

Grieco, Sarah
2021-01-01

Abstract

Diversamente dal passato la Corte costituzionale, con l’ordinanza di remissione della Prima Sezione della Cassazione del 3 giugno 2020, meglio conosciuta come ordinanza Pezzino, è stata investita direttamente dalla disciplina concernente l’ergastolo ostativo. La Consulta, infatti, è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 4-bis e 58-ter dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui escludono dall’accesso alla liberazione condizionale il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste, che non abbia collaborato con la giustizia. Si tratta di un istituto che trasforma la pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto. Mentre la Consulta si appresta a decidere, il presente contributo intende porre l’accento su uno degli aspetti maggiormente critici delle scelte effettuate dai giudici costituzionali in materia di permessi premio e che potrebbe riproporsi, se non aggravarsi, con la pronuncia costituzionale sulla liberazione condizionale: il regime probatorio rafforzato.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11580/110266
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