Le misure volte fronteggiare la grave emergenza epidemiologica da Covid-19 - connotate da eccezionalità e temporaneità - possono compendiarsi nella previsione di una ipotesi speciale di detenzione domiciliare per pene non superiori a diciotto mesi di reclusione, nell’avallo dell’estensione della detenzione domiciliare “umanitaria” di matrice giurisprudenziale, a cui è stato anche abbinato un meccanismo di revisione periodica, nonché nella estensione della durata di permessi premio e licenze. Obiettivo immediato delle misure emergenziali era, ovviamente, quello di ridimensionare il sovraffollamento degli istituti di pena, coniugandolo - anche grazie al necessario apporto della magistratura di sorveglianza, chiamata ad operare con coraggio e lungimiranza - con le confliggenti esigenze di sicurezza sociale, di risocializzazione dei condannati, di tutela della salute di internati e operatori penitenziari. Nel complesso, le soluzioni prospettate dal legislatore non si espongono a particolari rilievi critici, soprattutto ove si considerino la condizione di estrema urgenza sanitaria del momento e le endemiche criticità del sistema penitenziario.

Le misure volte a fronteggiare l'emergenza pandemica in ambito penitenziario

Giuseppe Della Monica
2021-01-01

Abstract

Le misure volte fronteggiare la grave emergenza epidemiologica da Covid-19 - connotate da eccezionalità e temporaneità - possono compendiarsi nella previsione di una ipotesi speciale di detenzione domiciliare per pene non superiori a diciotto mesi di reclusione, nell’avallo dell’estensione della detenzione domiciliare “umanitaria” di matrice giurisprudenziale, a cui è stato anche abbinato un meccanismo di revisione periodica, nonché nella estensione della durata di permessi premio e licenze. Obiettivo immediato delle misure emergenziali era, ovviamente, quello di ridimensionare il sovraffollamento degli istituti di pena, coniugandolo - anche grazie al necessario apporto della magistratura di sorveglianza, chiamata ad operare con coraggio e lungimiranza - con le confliggenti esigenze di sicurezza sociale, di risocializzazione dei condannati, di tutela della salute di internati e operatori penitenziari. Nel complesso, le soluzioni prospettate dal legislatore non si espongono a particolari rilievi critici, soprattutto ove si considerino la condizione di estrema urgenza sanitaria del momento e le endemiche criticità del sistema penitenziario.
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