Con la sentenza n. 253 del 2019 — che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4-bis ord. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere permessi premio, ai condannati per i delitti “ostativi” ivi elencati, in mancanza della collaborazione con la giustizia — la Corte costituzionale ha compiuto un ulteriore, significativo passo verso il superamento di automatismi legislativi reputati irragionevoli. La pronuncia ha offerto lo spunto per riflettere sulla tenuta costituzionale di altre presunzioni assolute, che determinano l’applicazione del regime differenziato di esecuzione della pena nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi in ragione del mero titolo di reato per il quale sono stati condannati.
La irragionevolezza delle presunzioni che connotano il modello differenziato di esecuzione della pena per i condannati pericolosi. Riflessioni a margine della sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale.
Giuseppe Della Monica
2020-01-01
Abstract
Con la sentenza n. 253 del 2019 — che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4-bis ord. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere permessi premio, ai condannati per i delitti “ostativi” ivi elencati, in mancanza della collaborazione con la giustizia — la Corte costituzionale ha compiuto un ulteriore, significativo passo verso il superamento di automatismi legislativi reputati irragionevoli. La pronuncia ha offerto lo spunto per riflettere sulla tenuta costituzionale di altre presunzioni assolute, che determinano l’applicazione del regime differenziato di esecuzione della pena nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi in ragione del mero titolo di reato per il quale sono stati condannati.File | Dimensione | Formato | |
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La irragionevolezza delle presunzioni che connotano il modello differenziato di esecuzione della pena.pdf
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