Alla vigilia della pronuncia della Corte Costituzionale sulla costituzionalità dell’art. 18 op, in calendario per il 5 dicembre, il presente contributo è volto a fornire una panoramica del diritto alla sessualità nel sistema esecutivo penale in Italia. A differenza degli altri Paesi, il nostro sistema non contempla un istituto specifico, nonostante la Costituzione riservi una particolare attenzione all’istituto della famiglia e l’ordinamento penitenziario ponga, a pieno titolo, i rapporti con i familiari fra gli elementi del trattamento. I tentativi di riforma legislativa, finora condotti, sono falliti. Nuovi spiragli di riconoscimento del diritto alla sessualità sono rappresentati dalla recente ordinanza n. 23 del 12 gennaio 2023, con cui il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario per lo svolgimento di colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia. Ora la parola spetta alla Consulta che si è vista, a distanza di oltre dieci anni, nuovamente investita della quaestio.
Il diritto negato alla sessualità nel regime penitenziario italiano
Grieco, Sarah
2023-01-01
Abstract
Alla vigilia della pronuncia della Corte Costituzionale sulla costituzionalità dell’art. 18 op, in calendario per il 5 dicembre, il presente contributo è volto a fornire una panoramica del diritto alla sessualità nel sistema esecutivo penale in Italia. A differenza degli altri Paesi, il nostro sistema non contempla un istituto specifico, nonostante la Costituzione riservi una particolare attenzione all’istituto della famiglia e l’ordinamento penitenziario ponga, a pieno titolo, i rapporti con i familiari fra gli elementi del trattamento. I tentativi di riforma legislativa, finora condotti, sono falliti. Nuovi spiragli di riconoscimento del diritto alla sessualità sono rappresentati dalla recente ordinanza n. 23 del 12 gennaio 2023, con cui il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 dell’ordinamento penitenziario per lo svolgimento di colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia. Ora la parola spetta alla Consulta che si è vista, a distanza di oltre dieci anni, nuovamente investita della quaestio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.